Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4835 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29080/2018 proposto da:

D.T.S., con l’avvocato Migliaccio Luigi, elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.T.S., cittadino (OMISSIS), ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza dell’8 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva disatteso la sua opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., della L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè art. 111 Cost., comma 6, art. 6 della Cedu e art. 47 della Carta di Nizza, relativi ai requisiti minimi di idoneità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, poichè la sentenza si fonda su una ricostruzione dei fatti concernente altra persona.

Il secondo motivo denuncia error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale.

Il terzo motivo denuncia errore in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame dei presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria dedotti come esigenze di carattere umanitario e sotto il profilo del rispetto di obblighi costituzionali ed internazionali.

Il quarto motivo denuncia error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, testo unico immigrazione, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, relativi ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria, dedotti sia come esigenze di puro carattere umanitario sia sotto il profilo del rispetto di obblighi costituzionali o internazionali.

2. – Il ricorso va accolto.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Vale osservare che il richiedente ha narrato di essere partito dal villaggio di S.M., di essere figlio unico orfano, non avendo conosciuto la madre ed essendo stato il padre ucciso da banditi che avevano attaccato il villaggio.

Il provvedimento impugnato è invece riferito a persona allontanatasi dal proprio villaggio, (OMISSIS), a seguito di un incendio nel quale era perito il padre ed una sorella più piccola: tale la persona rispetto alla quale il giudice del merito ha disatteso la domanda di protezione.

Va da sè che si versa nel caso in questione in ipotesi di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), giacchè non riferibile alla vicenda in contestazione: e cioè la sentenza è sostanzialmente priva in radice di motivazione, sicchè di essa si impone la cassazione, perchè il giudice del rinvio provveda a decidere l’impugnazione con motivazione pertinente al caso esaminato.

2.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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