Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4835 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5663-2016 proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE

BUSCEMI, ENRICO NICOLO’ BUSCEMI;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO

D’AMICO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

PI.SE.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 442/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– L.G., vantando crediti professionali d’architetto, otteneva il rilascio di un decreto ingiuntivo, per l’ammontare di L. 56.492.525 nei confronti di Pi.Se. e P.G.;

– il Tribunale rigettò l’opposizione e, tuttavia, condannò, a sua volta, il L., accolta domanda risarcitoria degli opponenti, al pagamento della somma di Lire 96.900.000;

– la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sull’impugnazione principale del L. e su quella incidentale della P. (il Pi. restava contumace), quantificò in Euro 58.191,31, oltre rivalutazione, l’entità del risarcimento dovuto ai coniugi Pi.- P.;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello L.G. propone ricorso sulla base di tre motivi e che P.G. resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su un motivo;

ritenuto che con i tre motivi, tra loro correlati, il ricorrente prospetta violazione dell’art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c., comma 4, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo, in sintesi, che:

– erroneamente la Corte locale aveva attribuito a colpa dell’architetto L. il posizionamento dei pilastri a distanza non regolamentare dal ciglio stradale, poichè la controparte non aveva assolto all’onere di dimostrare che il professionista non solo avesse ricevuto l’incarico di dirigere i lavori, ma che tale attività avesse effettivamente svolto;

– la sentenza non aveva tenuto conto del provvedimento del dirigente comunale, prodotto dal ricorrente, con il quale si era precisato che l’abuso edilizio non aveva natura sostanziale e non pregiudicava l’eventuale completamento dell’opera e, quindi, sulla base di esso documento l’esponente aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante che ogni responsabilità ricadeva esclusivamente in capo all’amministrazione comunale;

– la sentenza avrebbe dovuto reputare, ove avesse tenuto conto del provvedimento dirigenziale in parola, stante che l’abuso non pregiudicava il completamento dell’opera, che non poteva configurarsi danno alcuno;

considerato che il complesso censuratorio sopra riportato deve essere disatteso per le ragioni che seguono:

a) la Corte territoriale, vagliando le prove e applicando il principio “del più probabile che non”, ha reputato che il ricorrente svolse l’attività di direttore dei lavori e, quanto alla sussistenza ed entità del danno, ha chiarito, sulla scorta degli approfondimenti richiesti al ctu in sede di richiamo, che gli stessi, quantificati nella somma sopra indicata, derivavano dalla necessità di far luogo a un progetto di variante “tale da comportare anche maggiori costi in fase esecutiva e comunque una perdita di valore del terreno ed un mancato utile sull’inedificabile”, soggiungendo che la sopravvenuta revoca dell’ordine di demolizione non incideva sui predetti costi;

b) risulta evidente che il ricorso, sotto l’usbergo delle denunziate violazione di legge e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, miri ad un inammissibile riesame di merito; invero da ben oltre un decennio questa Corte è ferma nel chiarire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (oramai nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., art. 5); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U., n. 1031, 05/05/2006, Rv. 589877; conf. ex plurimis, Cass. nn. 4178/2007, 4178/2007; 8315/013, 26110/015, 195/016, 24054/017, 24155/017);

c) nella sostanza, scevra da dissimulazione, il ricorrente con il motivo in esame insta per un riesame delle insindacabili valutazioni del giudice del merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018);

c) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione;

considerato che la censura incidentale, con la quale viene prospettata violazione dell’art. 2237 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte locale preso in esame la doglianza incidentale con la quale si erano evidenziati gli errori progettuali del professionista, l’erronea quantificazione della parcella (era stata applicata la tabella A, piuttosto che la B) e il diritto dei committenti di avvalersi dell’eccezione d’inadempimento, è inammissibile:

– la Corte d’appello, infatti, ha escluso la sussistenza di errore progettuale e la questione, di puro fatto, viene riproposta in questa sede in forma del tutto aspecifica, senza attitudine ad attingere la motivazione;

– quanto al vantato diritto a non adempiere (la Corte locale parla di recesso, ma il significato è quello), viene evidenziata l’assenza di domanda e, quindi, sul punto, la censura non coglie nel segno;

– quanto, infine, al computo degli onorari del professionista la censura si mostra nuova, non constando essere stata avanzata in appello, nè la controricorrente produce in questa sede l’atto d’appello al fine di consentire verifica;

considerato che in ragione della reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi, nè sussistono le condizioni per affermare che il ricorrente abbia proposto ricorso temerario, tale da giustificare condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., siccome la controparte vorrebbe si affermasse;

Diritto

CONSIDERATO

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, del comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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