Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4834 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4834 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23212-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2014
57

contro

STARFOOD SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
uníttamente all’avvocato GIANNI GIUSEPPE giusta delega

Data pubblicazione: 28/02/2014

a margine;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 59/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 26/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA
VALVA che ha chiesto il rigetto;
udito il

P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

udienza del 13/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di controllo formale – ex art. 54 bis d.P.R.
633/72 – del modello unico 2001, veniva notificata alla
Starfood s.r.l. in liquidazione, in data 19.1.05, una
cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della
somma di

e

62.052,11, comprensiva di interessi e sanzio-

ni, per omesso versamento IVA annuale relativo all’anno
un credito di imposta dichiarato dalla contribuente ed
asseritamente risultante dalle dichiarazioni IVA per gli
anni 1998 e 1999, per contro mai pervenute all’ Amministrazione finanziaria.
2. L’atto in questione veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Milano, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR
della Lombardia veniva, del pari, rigettato con sentenza
n. 59/22/07, depositata il 26.6.07, con la quale il giudice di seconde cure riteneva di dover confermare in toto
le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata, pedissequamente trascritte nella motivazione della sentenza di appello.
4. Per la cassazione della decisione n. 59/22/07 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a
tre motivi. La resistente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la
loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente
– l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli
artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 1 e 36 d.lgs. n. 546/92, in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. L’impugnata sentenza, infatti, – a parere della ricorrente – sarebbe dotata di una motivazione solo apparente, giacchè si risolverebbe nella mera condivisione,
da parte della CTR, della decisione di primo grado, le
cui argomentazioni sarebbero state pedissequamente trascritte nella sentenza di appello. Il che non renderebbe

di imposta 2000. In particolare, l’Ufficio disconosceva

possibile individuare la ratio decidendi della pronuncia
di seconde cure sulle distinte ed articolate questioni
proposte dall’Amministrazione con i motivi di gravame,
non essendo state tali censure in alcun modo esaminate
dal giudice di appello.
1.2. In particolare, la CTR avrebbe respinto il gravame
dell’Agenzia delle Entrate senza spendere neppure una paconcernente l’omessa presentazione, da parte della Starfood s.r.1., delle dichiarazioni IVA annuali e periodiche
relative agli anni 1998 e 1999. Tale omissione costituiva, peraltro, – ad avviso della ricorrente – il fatto
controverso principale e decisivo del giudizio, essendone
dipeso il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dei relativi crediti di imposta da parte dell’ Amministrazione finanziaria.
2. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, poi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 10 d.P.R. 322/98, 30 d.P.R. 633/72 e
2697 c.c., dolendosi del fatto che la CTR, nel prestare
totale e supina adesione alla decisione di prime cure,
abbia finito col ritenere sussistente il credito di imposta 1999, esposto nella dichiarazione IVA 2000, nonostante l’omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni precedenti.
3. I primi due motivi di ricorso sono fondati, assorbito
il terzo.
3.1. Questa Corte, invero, – ripetutamente investita della questione – ha più volte affermato che deve ritenersi
legittima la motivazione “per relationem” della sentenza
pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della
conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo,
desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze,
risulti appagante e corretto. Deve, per contro, essere
cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità

2

rola sulla questione centrale della vicenda processuale,

3

della motivazione adottata, formulata in termini di mera
adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che
all’affermazione di condivisione del giudizio di primo
grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06; 15483/08; 11138/11; 7347/12).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è limitata a
della decisione di prime cure, a suo parere “icasticamente scandite” e dotate di “granitico spessore”, ritenendo
di non dovere compiere “il minimo sforzo per esprimerle
con surrettizio mutamento delle espressioni formali già
dalla CTP adoperate”. A siffatto apprezzamento della sentenza di primo grado ha fatto, dipoi, seguito la mera,
pedissequa, trascrizione

delle argomentazioni in essa

contenute. La decisione di appello, dunque, non ha preso
in alcun modo in esame, neppure per disattenderle, le articolate censure mosse dall’Amministrazione finanziaria
alle suindicate argomentazioni della sentenza della CTP.
3.3. Neppure una parola è stata, in particolare, spesa
dalla CTR sulla questione, decisiva nel giudizio de quo,
dedotta dall’Amministrazione nel giudizio di appello e
riproposta

nel

per

ricorso

cassazione,

relativa

all’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA annuali
e periodiche relative agli anni 1998 e 1999; omissione
dalla quale – secondo un indirizzo consolidato di questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass. 13090/12) – consegue la
perdita del diritto del contribuente di avvalersi delle
eccedenze, maturate a credito in quegli anni, nei periodi
di imposta successivi.
3.4. Per tali ragioni, dunque, le censure in esame non
possono che essere accolte.
4. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso
comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà procedere a nuovo esame
del merito della controversia, alla luce dei principi

3

trascrivere nell’impugnata sentenza le argomentazioni

-4 –

ESENTE Di TTRA7TONE
AlNEW3t N. 131
MAILF::.

suesposti, e motivando adeguatamente in ordine ai motivi
di appello proposti dall’Amministrazione finanziaria.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13.1.2014.

il terzo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra

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