Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4834 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 28/02/2011), n.4834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.Z. elettivamente domiciliato in ROMA, via Antonio Granisci

14 presso l’avv. Gatti Gabriele dal quale è rappresentato e difeso

giusta procura speciale a margine;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Prefetto di Roma;

– intimati –

avverso l’ordinanza 13.7.2009 del Tribunale di Roma in c.m. n.

9798/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

9.2.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. Azzarita in sost. Dell’avv. G. Gatti per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.Z., cittadino rumeno, venne allontanante dal territorio nazionale con decreto 10.7.2009 de Prefetto di Roma adottato D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20, commi 3 e 9, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 1, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per commissione di atti contrari a diritti fondamentali della persona. Contestualmente il Questore di Roma ebbe ad adottare provvedimento di esecuzione immediata dell’allontanamento mediante accompagnamento alla frontiera. Il Tribunale, alla udienza del 13/7/2009, udito il R., assistito da difensore di fiducia e con l’assistenza di interprete, con ordinanza a verbale, ritenuta la sussistenza di grave precedente e di renitenza alla osservanza delle norme e quindi affermato che il R. rappresentasse minaccia per la pubblica sicurezza, ha convalidato la misura esecutiva di allontanamento emessa dal Questore.

Per la cassazione di tale ordinanza il R. ha proposto ricorso il 23.10.2009 articolando due motivi. Nessuna difesa dall’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi si denunzia la illegittimità e la inconsistenza di fatto della misura adottata dal Prefetto per allontanare il R., non pericoloso per la pubblica sicurezza, e senza valutare la sua situazione familiare e sociale.

Il ricorso è inammissibile perchè ignora come il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11, richiami l’art. 13, comma 5 bis del T.U. e quindi autorizzi sulla convalida il controllo dei soli vizi del provvedimento di allontanamento in executivis senza possibilità per quel giudice di sindacare – del provvedimento di allontanamento adottato da Prefetto – altro che la sua esistenza ed efficacia.

Questa Corte con la recente ord. 25657 del 2010 ha infatti affermato:

” CHE il ricorso avverso l’ordinanza di convalida di provvedimento di allontanamento in executivis di cittadino comunitario è soggetto all’ambito stesso di controllo da parte di questa Corte di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari, nulla infatti essendo previsto di peculiare dalle norme di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008, che disciplinano le relative ipotesi di allontanamento ed anzi essendo prevista la ricorribilità per cassazione per effetto del mero rinvio alle regole sulla convalida poste dal T.U. dell’immigrazione (vd. art. 20 comma 11 con il richiamo all’art. 13, comma 5 bis del T.U. modificato con la richiamata L. n. 271 del 2004); CHE da tale razionale scelta di richiamo, la cui ragionevolezza è correlata alla previsione di una diretta ed espressa ricorribilità in Tribunale avverso le decisioni di allontanamento del Prefetto (dalla quale discende, stante la eloquente previsione di cui all’art. 22 comma 5 dei citati dd.lgss, la reclamabilità in Corte di Appello delle decisioni del Tribunale e la solo conseguente ricorribilità dei relativi decreti), deriva che il controllo sul provvedimento di allontanamento in executivis del Questore deve essere limitato alla esistenza ed efficacia del decreto di allontanamento ed alla regolarità-tempestività della misura accompagnatoria adottata dal Questore (Cass. n. 3268/2006 e n. 5715/2008), senza poter chiedere al Giudice della convalida alcun diverso controllo sulle ragioni dell’allontanamento e senza poter, conseguentemente, denunziare in cassazione le omissioni relative”.

Alla stregua di tale indirizzo appare evidente la inconducenza delle censure proposte in questa sede, sia quella che attinge la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 4, sia quella che lamenta la mancata applicazione del successivo comma 5, nessuna di tali doglianze essendo proponibile in sede di ricorso avverso l’ordinanza di convalida della misura accompagnatoria alla frontiera.

Nulla è a regolare per le spese, in difetto di difese della intimata amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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