Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4834 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29077/2018 proposto da:

S.M., con l’avvocato Migliaccio Luigi, elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1038/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.M., cittadino (OMISSIS), ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 1 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè dell’art. 127 c.p.c., art. 184 c.p.c., art. 359 c.p.c. e art. 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, essendosi limitato ad un generico riferimento al rapporto Amnesty International 2016-2017 ed al rapporto EASO dell’agosto 2015 oltre a non meglio specificate altre fonti di informazione.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Difatti, la Corte d’appello ha scrutinato la situazione del paese di provenienza sulla base degli individuati rapporti che il ricorrente stesso richiama, evidentemente attuali, essendo menzionato il rapporto Amnesty International 2017, dal momento che la causa è stata tenuta a sentenza per l’appunto nel novembre 2017. Con l’ulteriore conseguenza che il motivo altro non è che il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di merito insindacabilmente compiuto in proposito dal giudice del merito (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), ed è dunque inammissibile.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

E’ anzitutto agevole osservare che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria (prima delle modifiche introdotte nella materia dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore (Cass. 7 agosto 2019, n. 21123).

E non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che la vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve strettamente collocarsi dal versante della valutazione individualizzata (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).

Nel caso in esame, il richiedente ha invocato la circostanza della propria giovane età, a pagina 12, unitamente alla “condizione di grave violenza in tutto il Paese”, circostanza però del tutto priva di rilievo, se non altro ove considerata in se stessa, per i fini in discorso: il che esime dall’osservare che il richiamo alla giovane età non è neppure appropriato nel caso considerato, avendo il richiedente ha varcato la soglia dei trent’anni.

Dopo di che il richiedente lamenta l’omessa effettuazione di una valutazione comparativa tra la vita che egli avrebbe costruito in Italia e la condizione in cui verrebbe a trovarsi se rimpatriato: ma della vita costruita in Italia dal richiedente non c’è nella sentenza impugnata alcuna traccia, e non ve ne è neppure nella parte del ricorso dedicata allo svolgimento del processo (in particolare pagine 3-4), sicchè il tema è inammissibile per la sua novità.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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