Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4834 del 11/03/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4834 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAPPI ANIELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Vincenzo Vuolo, domiciliato in Roma, via Tevere 40,
presso l’avv. Fausto Fioravanti, rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Mandarino, come da mandato a margine del ricorso
– ricorrente Contro
Fallimento Giovanna Manzo
– intimato avverso
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Data pubblicazione: 11/03/2016
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la
sentenza n. 612/2009 della Corte d’appello di
Salerno, depositata 1’11 luglio 2009
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
udito il difensore del ricorrente, avv. Fioravanti
Udite le conclusioni del P.M., dr. Rosario Giovanni
Russo, che ha chiesto inammissibilità o in subordine accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di
Salerno ribadì il rigetto della domanda di
insinuazione tardiva nel passivo del fallimento di
Giovanna Manzo proposta da Vincenzo Vuolo sulla
base di titoli cambiari per trecento milioni di
Ritennero i giudici del merito che, estinta per
prescrizione l’azione cambiaria, non poteva essere
accolta neppure l’azione causale in mancanza di
prova del rapporto sottostante, in quanto la presunzione di esistenza del rapporto prevista
dall’art. 1988 c.c. non opera nei confronti del
creditore fallimentare, quale terzo agente in rappresentanza dei creditori, e comunque il curatore
non aveva rinvenuto in contabilità prova di un sì
rilevante finanziamento.
per delega
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Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso
per cassazione Vincenzo Vuolo sulla base di un motivo unico d’impugnazione. Non ha spiegato difese
il fallimento.
Motivi della decisione
deduce vizi di motivazione della decisione impugnata e lamenta che i giudici del merito, pur avendo
ritenuto ammissibile la domanda causale e opponibili al curatore i documenti cambiari, abbiano irragionevolmente escluso la conseguenza principale di
tale ammissione, vale a dire la presunzione di esistenza del rapporto sottostante. Né può considerarsi rilevante il mancato rinvenimento da parte del
curatore di un riscontro contabile del credito,
perché le cambiali stesse e la connessa iscrizione
ipotecaria lo documentano.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta notificato all’intimato.
Risulta in realtà dalla stessa nota di deposito che
il ricorso viene indicato come notificato nella
stessa data della sua spedizione postale, ma non è
stata prodotta la ricevuta di intervenuta consegna
del plico.
1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente
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In mancanza di difese dell’intimato fallimento, non
v’è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 17 dicembre 2015
ente
Il