Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4833 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4833 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 11042-2010 proposto da:
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

COSMO PUBBLICITA’ DI GENOVA GIORGIO & C. SAS in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

Data pubblicazione: 28/02/2014

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EMANUELE II

187,

presso lo studio dell’avvocato

GIORDANO LICATA, rappresentato e difeso dall’avvocato
DI TONNO CLAUDIO giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

27/2009

della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

09/01/2014

dal Consigliere Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di ROMA, depositata il 09/03/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 27/26/09, depositata il 9.3.2009, la CTR
del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal

Cosmo Pubblicità di Genova Giorgio & C. S.a.s.) avverso la
decisione con la quale la CTP di Roma aveva annullato alcuni
avvisi d’accertamento relativi ad imposta sulla pubblicità per
l’anno 2003. I giudici d’appello hanno considerato che l’appello
non era stato proposto dal dirigente dell’Ufficio Tributi, ma da
quello del servizio Affissioni e Pubblicità, privo del potere di
rappresentanza del Comune ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 546
del 1992.
Il Comune di Roma ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza, in base ad un motivo. La contribuente ha resistito
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, rigettata l’eccezione d’inammissibilità del
ricorso, la cui procura ad litem, contrariamente a quanto
eccepito, in forma perplessa, dalla controricorrente (secondo cui
“la firma … non sembra essere autenticata dal difensore”),
risulta autenticata dall’avvocato patrocinatore.
2. Col proposto ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360, 1°
co,n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della
l n. 88 del 2005, per avere la CTR ritenuto che il Dirigente
dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità del Comune fosse privo di

i

Comune di Roma nei confronti della S.r.l. Cosmo Pubblicità (già

rappresentanza processuale. 3. La censura, dotata di idoneo
quesito, è fondata. 4. L’art. 3 bis, co 1, del D.L. n. 44 del 2005,
convertito con modificazioni nella L. n. 88 del 2005, in vigore

1992, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il
ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell’ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale,
mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente
l’ufficio tributi). Il comma 2 dell’art. 3 bis, in esame, estende,
poi, la suddetta disposizione ai processi in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato DL. 5.
Deve, peraltro, rilevarsi che già lo Statuto del Comune di Roma,
(approvato con Delib. Consiliare 17 luglio 2000, n. 122 e
successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22),
atto normativo di rango paraprimario o sub primario (Cass. SU n.
12868 del 2005), dopo aver previsto, all’articolo 24, co 1, che “Il
Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del
Comune e rappresenta l’Ente”, ha espressamente riconosciuto la
rappresentanza a stare in giudizio dei dirigenti, nell’ambito dei
rispettivi settori di competenza, stabilendo, appunto, all’articolo
34, co 4, che “I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche
in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e
transigere”. 6. Con specifico riferimento alla materia tributaria, il
regolamento approvato con Delib. di giunta del 25 febbraio
2000, n. 130, (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle

2

dal 1.6.2005, sostituendo l’art. 11, co 3, del d.lgs. n. 546 del

commissioni tributarie), dispone, appunto, all’articolo 3, che “i
dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di
resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni

in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune
sottoscrivendo gli atti processuali”, restando così confermato il
potere di rappresentanza processuale dei dirigenti dei diversi
settori (nella specie quello preposto all’Ufficio Affissioni e
Pubblicità) nei giudizi davanti alle commissioni tributarie (cfr. in
tema di ammissibilità dell’appello proposto dal dirigente del
servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma, Cass. n.
14637/07; 4783/11; 10832/12).
7. L’impugnata sentenza va ) quindi, cassata, con rinvio, per
l’esame del merito dell’appello, ad altra sezione della CTR del
Lazio, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente
giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per
statuire sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 201
Il Consigliere estensore

tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e

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