Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4833 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/02/2021), n.4833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3309/’16) proposto da:

F.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Maurizio de

Tilla, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

v. A. Gramsci, 36;

– ricorrente –

contro

B.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale allegata in atti, dall’Avv. Gennaro

Lallo, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

e

BO.FR., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4038/2015,

depositata il 15 ottobre 2015 (notificata a mezzo pec il 3 dicembre

2015);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 B.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, F.C. e Bo.Fr. (quest’ultimo in qualità di esecutore testamentario) affinchè venisse dichiarato lo scioglimento della comunione di alcuni beni siti in (OMISSIS), appartenuti in pari quota indivisa (per effetto di successione “ab intestato” di Fe.Ad.) ad F.A., fratello della citata F.C., e a quest’ultima, devoluti all’attrice tramite testamento olografo, reso pubblico il 6 aprile 2005, essendo stata nominata erede universale dal testatore F.A..

Si costituiva in giudizio la convenuta F.C., la quale, oltre ad invocare il rigetto della domanda deducendo che l’attrice non aveva alcuna titolarità sugli immobili di cui era stato chiesto lo scioglimento della comunione, formulava domanda riconvenzionale con la quale instava per la dichiarazione di annullamento della suddetta scheda testamentaria, siccome la stessa avrebbe dovuto ritenersi viziata per effetto di errore e violenza morale ai sensi dell’art. 624 c.c..

Anche l’altro convenuto si costituiva in giudizio aderendo alla domanda principale ed insistendo per la reiezione di quella proposta in via riconvenzionale, oltre che per la richiesta di rendimento dei conti a chi di dovere.

Respinte le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta F.C., l’adito Tribunale, con sentenza parziale n. 2914/2010, rigettava la domanda riconvenzionale, provvedendo alla regolazione delle relative spese processuali e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda principale di divisione, previa sua separazione ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5).

La citata convenuta F.C. proponeva appello immediato avverso la menzionata sentenza parziale (con la conseguente sospensione del giudizio di scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.), confutandola nella parte in cui non aveva ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi nè dell’errore nè della violenza dedotti a sostegno della domanda di annullamento del testamento in questione.

Con sentenza n. 4038/2015 (depositata il 15 ottobre 2015) la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame.

A fondamento dell’adottata decisione veniva, in particolare, posto in risalto che non si erano configurati i presupposti per l’emergenza del prospettato vizio dell’errore (peraltro afferente, anche se in ipotesi sussistente, ad un motivo che non aveva, in via esclusiva, indotto il testatore a nominare erede universale la B.), non essendo stati rinvenuti elementi idonei a far ritenere l’inesatta percezione della realtà da parte del testatore, non potendo avere rilevanza decisiva il risentimento espresso nei confronti della sorella per come trasparente dal contenuto della scheda testamentaria.

Con riguardo, invece, al profilo della violenza la Corte territoriale ne rilevava ugualmente l’insussistenza dei relativi requisiti (non sortendo alcuna influenza l’affermazione inesatta compiuta dal testatore, contenuta nella scheda, di considerare la sorella legittimaria), ravvisando, altresì, l’inammissibilità del motivo con il quale era stata prospettata l’instabilità psichica del testatore, siccome per la prima volta dedotta in grado di appello.

2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la F.C., resistito con controricorso dalla sola B.F. (essendo il Bo. rimasto intimato).

Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dinanzi a questa Sezione, ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la rimessione della sua trattazione e definizione in pubblica udienza, fissata per la data odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 591 e segg., 602 e segg. e dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. avuto riguardo alla ravvisata inammissibilità, con l’impugnata sentenza, della prova per testi dedotta dalla stessa in ordine alla circostanza della non veridicità della data apparentemente apposta sul testamento, che, se accertata, avrebbe condotto all’affermazione della sua invalidità.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 587,591 c.c., dell’art. 624c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., degli artt. 1421-1427 e segg. c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c., in relazione all’asserita illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la medesima aveva per la prima volta introdotto in giudizio nel grado di appello e, quindi, inammissibilmente – il tema della presunta instabilità psichica del testatore, in data successiva a quella apparentemente risultata apposta sulla scheda testamentaria, e di una sua subornazione da parte della B.F., che, come tale, ove comprovata, avrebbe determinato l’annullabilità della scheda stessa.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 591 c.c., degli artt. 624c.c. e segg., degli artt. 1362, 1421 e ss. e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla ravvisata erroneità dell’impugnata sentenza laddove aveva rilevato l’assenza degli elementi dell’errore quale vizio della volontà del testatore.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato – ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 591 c.c., degli artt. 624 c.c. e segg. c.c., degli artt. 1362,1421 e ss. e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all’asserita erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della violenza quale vizio del consenso e motivo di invalidità del testamento.

5. Con la quinta ed ultima censura la ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 602,624 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 1418 c.c. e segg. e artt. 2727 c.c. e segg., congiuntamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo all’errato esame della documentazione esibita e delle richieste di prove orali formulate in giudizio ed attestanti, tra l’altro, la non veridicità della data apposta sul testamento, l’incapacità del testatore, la situazione o lo stato dei rapporti tra i germani all’epoca del preteso testamento, la pacificità degli stessi e la insussistenza di cause di contrasto tra i medesimi.

6. Il primo motivo è destituito di fondamento e deve essere, perciò, respinto. Rileva il collegio che è, innanzitutto, inconferente il riferimento in esso inserito alla sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 12307 del 2015, non vertendosi in tema di impugnazione per falsità del testamento (nella sua formazione autografa), che non ha costituito lo specifico oggetto sul quale era stata fondata la domanda originaria dell’attrice (attuale ricorrente), identificandosi esso con la contestazione della veridicità della data risultante apparentemente apposta sulla scheda testamentaria.

A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22197/2017) ha, invece, chiarito che è la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602 c.c., comma 3, tenuta a proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell’onere della relativa prova (e, quindi, tale onere incombeva alla stessa F.C., quale attrice), anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria.

Ciò premesso, la doglianza formulata dalla ricorrente – che si risolve nella contestazione della mancata ammissione della prova testimoniale per riscontrare l’assunta circostanza che il testamento non era stato redatto nel 1991, ma che sarebbe stato formato in epoca posteriore – non coglie nel segno.

Infatti, come ritenuto esattamente nell’impugnata sentenza, tale prova avrebbe potuto essere ammessa solo ove fossero sussistiti i presupposti previsti dall’art. 602 c.p.c. e, quindi, soltanto nel caso in cui fosse stata proposta una correlata domanda implicante la necessità di accertare la loro esistenza.

Ma nel caso di specie non si controverteva – non facendo parte del “thema probandum” e del conseguente “thema decidendum” – nè in un caso di pluralità di testamenti (con l’indispensabilità di accertare l’ultimo effettivamente valido per la produzione dei conseguenti effetti successori) nè in un caso di addotta incapacità del testatore, poichè – per quanto si chiarirà in ordine al secondo motivo – la relativa domanda non era stata ammissibilmente formulata in primo grado.

7. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento e va rigettata.

Osserva il collegio che, alla stregua della stessa esposizione del motivo e delle argomentazioni compiute nell’impugnata sentenza di appello, non emerge che la F.C. avesse specificamente chiesto – in sede di costituzione nel giudizio di primo grado con la comparsa di risposta – anche l’accertamento dell’incapacità naturale del testatore al momento della formazione della scheda testamentaria, non potendo ritenersi idoneo allo scopo il mero riferimento contenuto nella stessa comparsa di risposta – al fatto che “la volontà di F.A. non è quella espressa nella scheda ma è ben altro”, risultando, piuttosto, correlata tale argomentazione alla prospettata invalidità del testamento per induzione in errore od assoggettamento a violenza morale del testatore, richieste, queste, che avevano, invece, formato propriamente oggetto di domanda riconvenzionale.

Nè, a tal fine, può sortire alcuna efficacia il riferimento che si asserisce operato nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ad “una fomentata confusione mentale” e ad “una falsa formazione endogena della volontà di F.A.”, siccome fatto in un atto processuale avente – per pacifica giurisprudenza di questa Corte – solo finalità di illustrazione delle precedenti difese e domande già, però, ritualmente proposte in giudizio.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la domanda formulata solo in secondo grado relativa alla richiesta di annullamento del testamento era inammissibile siccome nuova (e fondata su fatti nuovi, mai dedotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni in esso applicabili), in violazione del divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c., comma 1.

Va, dunque, in questa sede riaffermato che non è consentito proporre, per la prima volta in appello, in un giudizio di divisione ereditaria una domanda di annullamento per captazione del testamento che costituisce la base della divisione, determinandosi con tale domanda l’inserimento, nel processo di secondo grado, di nuova materia di indagine su elementi diversi, tale da trasformare obiettivamente il fondamento e la natura della domanda fatta valere in primo grado.

8. La dichiarata infondatezza dei primi due motivi comporta l’assorbimento (improprio) del quinto motivo, essendo esso attinente alla rilevata inammissibilità della prova sia sulla contestazione della data che sull’incapacità del testatore, le cui censure sono state, per l’appunto, respinte. Il suo esame rimane, perciò, in concreto superato per effetto – in base agli esiti raggiunti nell’affrontare le prime due doglianze – della corretta ritenuta inammissibilità della prova per testi sulla non veridicità della data apposta al testamento e in conseguenza all’altrettanto corretta rilevazione dell’inammissibilità della domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore, siccome proposta per la prima volta in appello.

9. Il terzo motivo è anch’esso infondato per le ragioni che seguono. Infatti, il collegio rileva che la Corte di appello ha condivisibilmente ritenuto che dall’esame della scheda testamentaria non potevano desumersi elementi idonei da cui poter evincere l’errore del testatore nell’istituire la B.F. quale unica erede: la censura attiene ad una valutazione di merito, adeguatamente svolta dal giudice di secondo grado, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità.

In punto di diritto, poi, la Corte di appello ha esattamente rilevato come non potesse ricondursi nella sfera dell’errore determinante – ai sensi dell’art. 624 c.c., comma 2, – la volontà del testatore manifestata attraverso l’intenzione di diffidare della sorella alla stregua della valutazione dei pessimi rapporti intercorrenti tra i germani (per come emergenti dalla loro corrispondenza), mentre l’unico motivo che aveva effettivamente indotto il testatore nella formazione della sua volontà era stato quello di devolvere l’eredità alla sua compagna di vita per tutelarla in caso di successione “ab intestato”, in quanto la stessa non avrebbe ricevuto nulla avendo con la medesima un mero rapporto di convivenza “more uxorio”.

In altri termini, il giudice di appello ha, nella vicenda che ci occupa, legittimamente ritenuto – con motivazione del tutto adeguata – che il contenuto del testamento corrispondesse alla reale volontà del testatore, senza che da esso emergesse alcun errore (escludendosi, perciò, la supposta violazione dell’art. 624 c.c.), inteso nel senso di distorsione della realtà oggettiva, esprimendo lo stesso soltanto una convinzione maturata dal F.A. e legittimamente dal medesimo posta a base delle proprie disposizioni di ultima volontà. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 7178/2018) ha, per l’appunto, precisato che l’errore sul motivo, assunto dall’art. 624 c.c., comma 2, quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l’importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicchè tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante.

10. Anche il quarto (ed ultimo, in ordine di esame) motivo non è meritevole di accoglimento.

Ritiene il collegio che il giudice di appello ha adottato una motivazione assolutamente congrua (perciò insindacabile in sede di legittimità) nell’impugnata sentenza con riferimento al riscontro dell’inesistenza delle condizioni – avuto riguardo ai criteri sintomatici individuati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 254/1985 e Cass. n. 6296/2003) – per affermare che il testamento fosse stato redatto con quel contenuto per effetto di una coercizione o violenza morale attuata nei suoi confronti dalla B., in tal senso rimanendo esclusa la sussistenza delle condizioni previste in via generale dagli artt. 1434 e 1435 c.c. (v., in particolare, il complesso delle argomentazioni svolte alle pagg. 14-16 della motivazione della pronuncia qui impugnata), tenendosi conto sia della precisa volontà come oggettivizzata nella scheda che della giovane età (35 anni) in cui il F.A. (peraltro esercente la professione di avvocato) aveva inteso fare testamento in favore della convivente. Al riguardo, quindi, la Corte territoriale ha compiutamente ritenuto che dal contenuto globale della scheda testamentaria, nonchè valorizzando anche i rapporti tra le parti, era evincibile una univoca manifestazione della volontà del testatore di escludere la sorella dalla propria successione (senza che potesse avere alcuna rilevanza l’inesatta affermazione di considerarla come una legittimaria) e, quindi, emergeva una condizione di chiara consapevolezza – in base ai rapporti pregressi con i soggetti indicati nella scheda stessa e alla sua condizione sociale e culturale – del quadro delle persone che voleva beneficiare con le sue disposizioni, essendo, altresì, ininfluente – in senso contrario – la circostanza che il F.A. e la B.F. non coabitassero nella stessa casa, non costituendo essa prova della mancanza tra i due di una convivenza “more uxorio”.

11. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Non occorre adottare alcuna pronuncia in punto spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e l’intimato Bo.Fr., non avendo quest’ultimo svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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