Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4833 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4833 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 16835-2014 proposto da:
ISTAR SOLAR SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORfE

di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CASULLI;
– ricorrente –

Contro

BOARETTO CLAUDIO, DOORS SIS’1EM SRL;
– intimati –

avverso l’ordinanza RG. 7018/2013 del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
IN FATTO E IN DIRITTO

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La Istar Solar s.r.l. propone ricorso per cassazione,

avviato alla notificazione a mezzo del servizio postale il

Data pubblicazione: 01/03/2018

9.6.2014, avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 170
D.P.R. n. 115/02 in data 9.12.2013, e comunicata in via
telematica lo stesso giorno, con la quale il Tribunale di Padova
ha respinto l’opposizione proposta dalla stessa Istar Solar s.r.l.
contro il decreto di liquidazione dell’onorario in favore del

Doors Sistem s.r.l. avente ad oggetto la fornitura di materiale
per la costruzione di pannelli fotovoltaici.,r_a jitTettardinfin

Claudio Boaretto e la Doors Sistem s.r.l. sono rimasti
intimati.
Su proposta di declaratoria d’inammissibilità da parte del
consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il
ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma
1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
2. – Tre i motivi di ricorso. Il primo allega la violazione o
falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. e degli artt. 2 e 4 D.M. n.
30.5.2002 relativamente al ritenuto valore della controversia;
il secondo denuncia ancora la violazione degli artt. 2 e 4 D.M.
cit. in connessione con l’omesso esame d’un fatto decisivo e
discusso dalle parti, tale essendo indicato il tenore testuale del
quesito affidato al c.t.u.; il terzo deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 11 e 12 D.P.R. n. 352/88, come
modificati dal D.M. 30.5.2002.
3. – Il ricorso è infondato, non arrecando la memoria di
parte ricorrente elementi di novità idonei a condurre ad una
diversa conclusione.

2

c.t.u., Claudio Boaretto, nominato in una causa civile con la

3.1. – Quanto al primo motivo si osserva che colui il quale
propone opposizione al decreto ingiuntivo assume la veste di
attore (s’intende, in senso processuale, diverso essendo il
regime degli oneri probatori); pertanto, qualora egli aggiunga
alla domanda di revoca del decreto quella di risarcimento del

riconvenzionale,

non può considerarsi come

e, ai fini della determinazione della

competenza, i valori di ciascuna delle due domande debbono
essere sommati (Cass. nn. 3378/75; cfr. nel medesimo senso,
Cass. nn. 4994/02, 24002/04 e 26527/06).
Ne deriva che, nella specie, il valore della controversia,
sommandosi tra loro quello della domanda di revoca del
decreto ingiuntivo (pari alle 44 certificazioni identificative dei
moduli fotovoltaici oggetto d’ingiunzione) e della domanda di
risarcimento dei danni proposta dalla Istar Solar s.r.l. (pari a C
25.000,00), è addirittura superiore a quello ritenuto dal
giudice di merito.
3.2. – Il secondo motivo è doppiamente inammissibile,
perché non solo involge un apprezzamento di puro merito,
insindacabile in sede di legittimità, quale il senso e i limiti del
quesito posto al c.t.u., ma altresì deduce come omesso (in
realtà come erroneamente motivato: v. pagg. 12-14 del
ricorso) l’esame non d’un fatto sostanziale, cioè di un fatto
storico (non assimilabile in alcun modo a “questioni” o
“argomentazioni”: cfr. Cass. n. 21152/14), ma di un
precedente provvedimento ordinatorio. Il quale, argomentando
ex art. 177, primo comma, c.p.c., in nessun caso può
pregiudicare la decisione.
3.3. – Quanto al terzo motivo, si osserva che il giudizio
d’idoneità funzionale, ai fini del certificato di conformità, delle
componenti di un impianto elettrico, come quello fotovoltaico
3

danno, quest’ultima

4

(l’accertamento tecnico disposto nella causa di merito
richiedeva, appunto, visionare moduli fotovoltaici, descriverne
l’aspetto estetico e funzionale e valutare se essi potessero
avere il certificato di conformità: v. pag. 16 del ricorso),
rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 11 del D.M.

dove, per contro, l’art. 12 stesso D.M. contempla un’attività di
tipo prevalentemente contabile su aspetti contrattuali (non
qualitativi, ma) soltanto quantitativi (per una fattispecie
similare, cfr. Cass. n. 3509/99).
4. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto
attività difensiva.
5. – Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, sussistono le
condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13, a carico della parte
ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
16.11.2017.
Il Presidente

30.5.2002, relativo, tra l’altro, proprio agli impianti elettrici; lì

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