Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4832 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25782/2018 proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, Piazza

Cavour n. 139;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3048/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.R. cittadino originario del Pakistan propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 20.6.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, premessa la genericità dell’appello ha ritenuto la natura privata della vicenda narrata e ne ha rilevato l’estrema genericità, con conseguente impossibilità per il tribunale di esercitare poteri istruttori ufficiosi e di ottenere riscontri.

La Corte territoriale ha inoltre escluso la sussistenza in Punjab di una situazione di violenza generalizzata come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza dei relativi presupposti.

Il Ministero dell’Interno non ha volto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè di diverse disposizioni del codice di rito, per avere il tribunale disatteso l’obbligo di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice della protezione.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia. La Corte ha infatti rilevato il carattere strettamente privato delle vicenda narrata, relativa all’acquisto di un terreno che ha visto coinvolti, su posizioni contrapposte i suoi familiari anche con atti di violenza.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) censurando la apodittica statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato nel paese di origine del richiedente, avuto riguardo in particolare alla sua area di provenienza (Punjab).

Il motivo è fondato.

Con riferimento alla protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, indipendentemente dalla valutazione della specifica vicenda narrata, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 28/06/2018, n. 17075; Cass. 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. 26/04/2019, n. 11312).

2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di effettuare tale accertamento, limitandosi ad affermare la mancanza nel Punjab di una situazione di scontro armato, senza peraltro indicare neppure genericamente le fonti internazionali consultate.

Il terzo e quarto motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della domanda di protezione umanitaria.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame di tali motivi che concernono la protezione umanitaria che com’è noto ha carattere residuale.

Disatteso dunque il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo mezzo; terzo e quarto assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo; assorbiti terzo e quarto mezzo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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