Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4832 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4832 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 28616-2016 proposto da:
UTG PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto
pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
powroGHEsi 12, presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PRINA DAVIDI;

– intimato avverso il provvedimento n. R.G. 3402/2015 del TRIBUN ALE di
PORDINON1, del 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCAL1SI.

Data pubblicazione: 01/03/2018

RG. 28616 del 2016 UTG Prefettura di Pordenone

Il Collegio preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso
inammissibile, posto che la Prefettura di Pordenone ha impugnato il

348 bis ma non anche la sentenza del Giudice di Pace. Manifesta
infondatezza del ricorso.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che Prina Davide, con ricorso del 17 novembre 2014 impugnava,
davanti al Giudice di Pace di Pordenone, l’ordinanza prefettizia con
la quale veniva disposta la revoca della patente di guida a seguito
del decreto penale di condanna n. 431 del 2013 divenuto esecutivo
il 4 aprile 2014 del Tribunale di Pordenone. Il Giudice di Pace
rigettava il ricorso e disponeva che il periodo di anni tre per il
conseguimento della nuova patente di guida ai sensi dell’art. 219
comma 3 ter del CdS decorreva dal 13 ottobre 2012, data di
accertamento del fatto e, non dalla data in cui vi è stato il
passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Contro tale sentenza proponeva appello la Prefettura di Pordenone
davanti al Tribunale di Pordenone. Il Giudice adito con
provvedimento adottato in udienza il 27 settembre 2016 rigettava il
ricorso in appello dichiarandolo inammissibile, ai sensi dell’art. 348
bis cod. proc. civ. perché, non aveva ragionevole probabilità di
essere accolto.
L’ U.T.G. Prefettura di Pordenone con ricorso del 25 novembre
2016 ha chiesto la cassazione del provvedimento emesso ex art.
348 bis dal Tribunale di Pordenone per due motivi: 1) violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 348 bis cod. proc. civ. in relazione
1

provvedimento del Tribunale di Pordenone, emesso ai sensi dell’art.

RG. 28616 del 2016 UTG Prefettura di Pordenone

all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e 2) per violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 219 comma e ter del Dlgs n. 285/1992
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. Prina Davide
in questa fase non ha svolto attività giudiziale
Ragioni della decisione.

Pordenone ha impugnato esclusivamente il provvedimento del
Tribunale di Pordenone emesso, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc.
civ. e, non anche la sentenza del Giudice di Pace. Epperò, l’art. 348
ter c.p.c. precisa che l’ordinanza che, ai sensi degli artt. 348 bis e
348 ter, dichiari inammissibile l’appello non è essa stessa ricorribile
in Cassazione, dovendo impugnarsi la decisione di primo grado
innanzi al Giudice della nomofilachia (in questo senso, vedasi,
Cass. n. 19944/2014, in cui si precisa “L’ordinanza
d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., emessa
nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta
infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per
cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di
provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il
terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per
cassazione il provvedimento di primo grado”) (Cass. S.U.
1914/16).
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione posto che Prina Davide, intimato, in questa
fase, non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

2

In via preliminare D ricorso è inammissibile. Infatti, la Prefettura di

RG. 28616 del 2016 UTG Prefettura di Pordenone

dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13 (Cass. 5955/14).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 non sussistono i

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente
/

presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore

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