Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4831 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 28/02/2011), n.4831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. elettivamente domiciliato in ROMA, via Paolo

Emilio n. 71 presso l’avvocato MARCHETTI Alessandro dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– intimato-

avverso il decreto n. 166 cron. della Corte d’Appello di Campobasso

depositato il 25.1.2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. RUSSO Libertino

Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Esaminando la domanda di equa riparazione proposta da B. G. in relazione ad un giudizio civile proposto nel Settembre 1994 innanzi al Tribunale de L’Aquila e definito da tal giudice con sentenza 11.3.2006, la Corte di Appello di Campobasso ha rilevato che per sei anni del tempo complessivo la durata del processo de quo doveva essere ritenuta ingiustificata (l’attesa del nuovo GOT durata da febbraio 1998 a febbraio 2001 e l’attesa dei chiarimenti alla CTU durata dall’ottobre 2002 all’ottobre 2005) ma che nondimeno l’esito del giudizio, concluso con il rigetto della domanda di ristoro da danni patiti da un manufatto dell’attore in relazione al quale era stata accertata la totale abusività, impediva di riconoscere indennizzo da ansia o patema. Per la cassazione di tale decreto il B. ha proposto ricorso con tre motivi il 7.5.2008 ai quali ha contrapposto mera costituzione l’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge per avere fondato sull’esito del giudizio e su di una indimostrata prevedibilità del detto esito la affermazione di inesistenza di patema, là dove, da un canto, era mancata la prospettazione di una specifica temerarietà dell’azione e, dall’altro canto, era emerso che il processo era durato per 12 anni e aveva disposto l’acquisizione di due CTU. Il ricorso è fondato, posto che il giudice de merito, ha contraddetto la giurisprudenza di questa Corte, formatasi dopo la pronunzia delle S.U. n. 1338 del 2004 per la quale la comprovata originaria consapevolezza della evidente inconsistenza della propria pretesa è idonea ad escludere – e non solo ad attenuare – il patema e l’ansia correlati alla attesa della definizione del processo e quindi a consentire il totale diniego dell’indennizzo ex lege. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Campobasso, tale originaria e permanente consapevolezza non può certo fondarsi sull’esito del giudizio, da esso e soltanto da esso non potendosi ricavare l’elemento fondante la ricordata condizione soggettiva, non essendo consentito giungere alla conclusione dell’uso malizioso e distorto dello strumento processuale soltanto dalla conclusione contraria all’interesse di chi lo abbia attivato (da ultimo Cass. n. 25595 del 2008). Ebbene, proprio tale errore di diritto è stato commesso dalla Corte di merito là dove ha precisato che il rigetto della domanda risarcitoria da caduta di un muro era correlato all’accertato carattere “abusivo” del muro stesso, come tale noto all’attore ab initio.

Con il secondo motivo si contesta la valutazione della Corte di merito di considerare durata irragionevole solo quella afferente a momenti di completa “stasi” del processo (6 anni) là dove si sarebbe dovuto verificare il complesso delle svolte attività. Il motivo è infondato perchè affatto privo di autosufficienza (dovendo il ricorrente addurre quali periodi, quali attività, quali incombenti avevano avuto durata imputabile solo allo Stato e quale modesta complessità avesse avuto il processo). Con il terzo motivo si denunzia la violazione commessa nel non aver riconosciuto il ristoro secondo i parametri CEDU. La censura è inammissibile per mancanza di contenuto impugnatorio, dato che la Corte ha negato la spettanza di alcun indennizzo. Accolto il primo motivo e non più contestabile (stante l’esito de secondo motivo) la valutazione di irragionevole durata di sei anni, si può, cassato il decreto, ed ex art. 384 c.p.c., riconoscere Euro 5.250 per i sei anni (Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni, come da Cass. 21840/2009, ed Euro 1.000 per ciascuno dei tre anni residui) oltre interessi legali e refusione di spese (da distrarre).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e rigetta gli altri, cassa il decreto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia a versare al ricorrente Euro 5.250,00 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a corrispondere all’avv. A. Marchetti distrattario Euro 930 (50+380+500 Euro) per il giudizio di merito ed Euro 700 (di cui 100 euro per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA