Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4831 del 19/02/2019

Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 19/02/2019), n.4831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29484/2014 proposto da:

D.R.P., DA.RE.PE., A.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato

STANISLAO AURELI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MICHELE AURELI, ALBERTO CALTABIANO;

– ricorrenti –

contro

D.M., quale procuratore della propria madre

A.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE CRISTOFARO

40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MAURO;

A.M.V., rappresentato e difeso da se medesimo,

unitamente agli Avvocati FRANCESCO MAURO, MAURIZIO CALIGIURI, presso

il cui studio in ROMA, VIA DE CRISTOFARO 40, è elettivamente

domiciliato, ed all’Avvocato FABRIZIO LUCCHESI, quest’ultimo

nominato con procura speciale Rep. n. (OMISSIS) per Notaio Dott.

B.S.;

– controricorrenti –

e contro

M.A.M.L., R.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 580/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A.G., alla sua morte, avvenuta in data 2/12/1980, lasciava due nuclei familiari: a) quello derivante dal primo matrimonio contratto nel 1941, con la signora F.M.E. (da cui si era legalmente separato nel (OMISSIS), ottenendo il divorzio nel (OMISSIS)), da cui nacquero i figli V. e M., la quale era a sua volta madre degli altri minori Do.Mi., e D.F.; b) quello derivante dal secondo matrimonio, contratto nel 1976, con R.M., madre della figlia naturale M.L., legittimata per successivo matrimonio nel (OMISSIS).

Alla morte di M.A.G., il patrimonio caduto in successione era costituito: 1) da una azienda agricola di 85 ettari, al confine fra i Comuni di Ravenna e Russi (Ravenna); 2) dalla villa seicentesca di circa 1150 metri quadri di superficie coperta, situata accanto all’azienda agricola, sulla strada provinciale (OMISSIS), 3) dal complesso immobiliare accanto alla villa, costituito da fabbricato uso fattoria con annessi capannoni e piccoli fabbricati; 4) da un terreno edificabile ad uso industriale, sempre, lungo la (OMISSIS), accanto alla casa colonica; 5) da mobilio ed arredi di antiquariato; 6) da debiti per complessive Lire 255.000.000 e 7) crediti per circa Euro 45.000.000.

Il defunto aveva lasciato un testamento olografo. Sulla sua interpretazione, circa le quote da considerare, nonchè sulla divisione del compendio, sugli atti di gestione e disposizione da parte di taluni coeredi di quote dei beni ereditari, sulle sorti societarie dell’azienda agricola M.A. Srl, insorgevano varie controversie portate avanti in più procedimenti civili. In particolare, per quanto qui rileva, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 202/1983, resa nel procedimento 398/1982, aveva deciso le questioni sul testamento olografo, stabilendo le quote rispettivamente spettanti, ma omettendo di provvedere sulla domanda di divisione.

In sede d’impugnazione la Corte di Appello di Bologna, rimediando all’omissione con sentenza parziale 363/1984, aveva, tra l’altro, disposto la rimessione in istruttoria per procedersi alla divisione del compendio tra gli eredi M.A.V. e M.A.M. (entrambi figli di primo letto del de cuius), R.M. (seconda moglie del de cuius). M.A.M.L. (figlia di questa), secondo quote diverse da quelle determinate in primo grado. La pronuncia n. 363/1984 era stata, però, cassata, con sentenza n. 8891/1987, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva reso la sentenza n. 757/1991 oltre che tra i predetti eredi, anche, rispetto a F.M. (prima moglie del de cuius, sulla limitata questione dell’assegno periodico), ed all’intervenuta Azienda Agricola D.R. Srl (Già Azienda Agricola M.A. Srl).

La sentenza n. 757/1991, passata in giudicato, aveva stabilito i diritti sul compendio ereditario in misura di tre dodicesimi a M.A.V., tre dodicesimi alla di lui sorella M., tre dodicesimi a M.A.M.L. (quota comprensiva del fondo cd. RAISA attribuito a questa dal testatore, ai sensi e nei limiti dell’art. 733 c.c.), tre dodicesimi a R.M. (quota comprensiva del suo diritto di abitazione su otto stanze della villa secentesca attribuitogli dal testatore).

Il giudizio pendente per le operazioni divisionali presso la Corte di Appello di Bologna era, quindi, potuto riprendere, la quale, con sentenza parziale n. 804/2001, formava ed attribuiva agli eredi le porzioni del compendio, tuttavia: a) escludendo dalla divisione le quote dell’Azienda Agricola costituita in SRL, per asserito giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Ravenna, e b) escludendo la qualità di condividente del patrimonio immobiliare, in capo a M.A.M., per sua transazione del 2.7.1985, con i coeredi R.M. e M.A.M.L.. Aveva, poi, disposto la rimessione in istruttoria per il giudizio di rendiconto, ritenuto autonomo, sulla gestione della villa secentesca promosso da M.A.V. verso M.A.M.L. e R.M..

La S.C., decidendo sulla sentenza felsinea n. 804/2001 (con l’intervento dell’Azienda Agricola D.R. srl), con pronuncia n. 6161/2006, cassava detta pronuncia con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, presso cui la causa è stata riassunta.

La Cassazione ha statuito sul punto a) in ordine alla sentenza bolognese 804/01, relativa all’esclusione dalla divisone, delle quote della SRL, dichiarava illegittima tale esclusione, perchè la suddivisione tra coeredi, operata dal Tribunale di Ravenna, non era potuta passare in giudicato e, perchè travolta dalla riforma della decisione in punto di formazione delle quote ereditarie che ne forniva il necessario presupposto. Sul punto b), in ordine alla medesima sentenza 804/01 (esclusione in capo a M. M.A. della qualità di condividente del compendio immobiliare), la S.C. aveva rilevato, la palese violazione del giudicato perchè la pronuncia della C.A. di Firenze n. 757/91, aveva stabilito le qualità di eredi e le quote ereditarie in via non più emendabile, in difetto di tempestiva impugnazione su eventuali errori ed omissioni (in particolare su rinunce e transazione sui propri diritti dell’erede M. M.A.). Gli altri motivi dei ricorsi, principale ed incidentale, erano stati dichiarati assorbiti. La S.C. precisava che in sede di rinvio occorreva procedere alla divisione sulla scorta del giudicato della sentenza n. 757/1991 e dei principi di diritto della sentenza n. 6161/2006.

Tuttavia, sono intervenute novità rispetto a quanto conosciuto all’epoca di quest’ultima pronuncia, che hanno comportato l’estensione della partecipazione al presente procedimento di ulteriori soggetti. La prima e più importante è stata la scoperta, da parte dei riassumenti, che, sin dall’anno 1999, l’Azienda Agricola D.R. Srl, già in liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese, e con atti del Notaio M.C. di Bagnacavallo rep. (OMISSIS), le socie principali, si erano intestate i beni immobili (terreni agricoli), tra loro sorelle Da.Re.Pe. e D.R.P., mentre la terza socia R.M., titolare di una quota simbolica (0,0…/0), era stata liquidata con Lire 100.000 circa. Per tale ragione, M.A.V., nonchè M.A.M., in persona del procuratore generale (e figlio), attori in riassunzione, hanno citato anche le due sorelle D.R. quali “indebiti proprietarie” di beni del complesso ereditario per cui è causa.

La seconda – novità è rappresentata dalla circostanza che, risultando iscrizioni ipotecarie effettuate sulla quota del compendio immobiliare di M.A.V., su istanza di R.M. e di M.A.M.L. è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 1113 c.c., nei confronti di Ma.Al. ed Equitalia Cerit spa.

Entrambi i soggetti si sono costituiti, la seconda contestando la propria legittimazione attiva per essere mero agente di riscossione del creditore.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 580 del 2014, respingeva il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Cerit spa; dichiarava inammissibile la riproposizione in questa sede di questioni sull’entità della quota ereditaria di M.A.M., nonchè sull’efficacia di rinunce transazioni, cessioni di quote di beni ereditari, stante il giudicato della sentenza n. 575 del 1991 della Corte di Appello di Firenze; dichiarava che i terreni agricoli, nonchè i beni strumentali conferiti dal de cuius M.A.G. nel 1980 all’Azienda Agricola M.A. S.r.l. (poi D.R.), facevano tuttora parte della comunione ereditaria nei limiti di cui in motivazione in luogo delle originarie quote della S.r.l. estinta, respingeva ogni altra domanda o eccezione. Secondo la Corte di Appello di Firenze, per quanto riguarda, ancora, in questa sede: considerato che l’atto di disposizione dei beni conferiti dal M.A. all’Azienda agricola non è efficace ed opponibile ai coeredi la divisione ereditaria doveva estendersi alle quote societarie dell’Azienda Agricola.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.R.P., Da.Re.Pe., A.E. con ricorso affidato ad un motivo. M.A.V. e Do.Mi. quale procuratore della propria madre M.A.M., hanno resistito con controricorso. M.A.M.L., R.M., Ma.Al. ed Equitalia Cerit spa, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. In prossimità della Camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, D.R.P., Da.Re.Pe., A.E., lamentano la falsa applicazione degli artt. 456 c.c. e segg., artt. 2476 e 2479 c.c.. Sostengono i ricorrenti che la decisione impugnata sarebbe, gravemente, errata nella parte in cui afferma che i beni conferiti dal de cuius, nell’Azienda Agricola M.A. S.r.l. (dopo denominatosi Azienda Agricola D.R. S.r.l.), nonostante l’estinzione di tale società, facciano ancora parte della massa ereditaria la cui divisione è, ancora, in corso, davanti alla Corte fiorentina, perchè non avrebbe tenuto conto che quei beni erano, irrevocabilmente, usciti dal patrimonio del conferente, nè potevano rientrare in seguito all’estinzione della società conferitaria posto che essi sono stati assegnati alle socie, nè l’esito della liquidazione poteva essere diverso.

1.1. – Il motivo è infondato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che il principio per cui la vendita del bene comune, come proprio da parte del comproprietario, ha efficacia reale per la quota dell’alienante ed efficacia obbligatoria come vendita di cosa altrui per il resto (Cass. n. 1341 del 1981, n. 4405 del 1983 e n. 2575 del 1983), in applicazione della disciplina di cui all’art. 1480 c.c.(tesi, peraltro, non condivisa dalla dottrina civilistica più attenta che ritiene applicabile la norma in questione solo nell’ipotesi di cosa parzialmente altrui pro diviso), non è applicabile in caso di bene ricadente nella comunione ereditaria. Infatti, in tema di comunione ereditaria, opera il principio di cui all’art. 757 c.c., secondo cui “ogni erede è reputato solo ed immediato successore di tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà di altri beni ereditari”. Da ciò consegue che non può ritenersi che la vendita di un bene, rientrante nella comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, produca effetti reali relativamente alla quota ideale del coerede alienante, in quanto questi, per effetto dell’assegnazione in sede di divisione, potrebbe non risultare mai proprietario del detto bene o di parte di esso (questa volta pro-diviso).

In questo caso, la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all’assegnazione del bene al coerede- venditore attraverso la divisione (Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4777). Pertanto, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere (Cass. civ., 23 giugno 1981, n. 4105). Il compratore di un bene in comunione ereditaria da uno solo dei coeredi, data la comunione e finchè essa perdura, non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa. Neppure può ottenere la quota ideale di un singolo bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, per il semplice motivo che, giusto il principio che emerge dall’art. 757 c.c. e più in generale dal sistema (art. 477 c.c., che prevede la vendita di diritti di successione, ed art. 765 c.c., che prevede la vendita del diritto ereditario), non esiste una quota ideale della proprietà di quel bene in capo al coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas, che è già di per sè un diritto alienabile (artt. 1542 c.c. e segg.), mentre la proprietà del bene, non necessariamente, deve rientrare in quella quota, al momento della divisione.

A completare tale orientamento, questa Corte ha avuto modo di specificare (sent. n. 9801 del 2013) che il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa”, concluso da alcuni coeredi sull’assunto dell’attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all’esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l’acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all’alienazione.

1.2. – la Corte distrettuale ha seguito correttamente questi principi e l’affermazione secondo cui, nel caso in esame, la divisione ereditaria doveva estendersi alle quote societarie dell’Azienda Agricola, la cui estinzione è rimasta ignota per l’intero corso del giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, in solido, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 citato, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019

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