Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4831 del 11/03/2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4831 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 18146-2011 proposto da:
CAPONE
ALFONSO
CPNLNS62E12Z114A,
elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA BAINSIZZA l, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO VITTOZZI, rappresentato
e difeso dagli avvocati BIAGIO NOBILE, GAETANO
SANSONE;
– ricorrentiecontro
SANTORO CARMELITA SNTCML83P57G197S,
elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ISTRIA, 12, presso lo
studio dell’avvocato IRENE IMPROTA, rappresentata e
Data pubblicazione: 11/03/2016
difesa dall’avvocato NICOLA LUIGI SANTORO;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 23/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 159 del 4.12.2008 il Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni, rigettava
la domanda di risoluzione del contratto preliminare intercorso il 29.10.2003 proposta da
Capone Alfonso, che lamentava l’inadempimento della convenuta Santoro Carmelita
k
all’attore, promissario acquirente, i precedenti contratti preliminari conclusi con terzi,
colhtv,tat
presupposto del preliminare de quo.
Il primo giudice argomentava essere emerso che il Capone aveva avuto ripetuti contatti
con le parti e conosceva il contenuto del precedente preliminare 22.10.2001 la cui
mancata consegna non costituiva grave inadempimento ed aveva omesso di versare alla
Santoro la somma di euro 6000 da quest’ultima dovuta all’originario promissario
venditore entro il 15.11.2003, nonostante i ripetuti contatti cui il Capone, come
ammesso in sede di interpello, aveva rifiutato riscontro.
La Corte di appello di Lecce rigettava il gravame del Capone statuendo che l’unico
motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc per omessa
motivazione con riferimento al lamentato inadempimento della convenuta per non
essere stato oggetto di disamina il fatto che, mentre il promissario acquirente si era
obbligato al futuro acquisto di 1/4 indiviso di un bene immobile, la promissaria
venditrice, aveva, invece, di mira l’adempimento dell’obbligo di costituire una società
con terzi per l’esercizio di attività stagionale, circostanza che costituirebbe
inadempimento.
La doglianza era infondata avendo il primo giudice pronunziato sulla domanda di
risoluzione fondata unicamente sulla mancata consegna di copia dei preliminari
presupposti rispetto ad un preliminare 29.10.2003 avente ad oggetto i “diritti scaturenti
agli obblighi assunti con detto preliminare e consistenti nell’avere omesso di consegnare
dalla nomina effettuata in suo favore dal sig. Vitale ed afferenti l’acquisto-dal sig.
Ciraci- di un mezzo indiviso del compendio immobiliare in c.da Lamasanta piccola” per
cui la volontà della Santoro di costituire una società era non solo circostanza nuova ma
elemento estraneo alla causa del negozio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo, violazione dell’art. 112 cpc perché non sembra la
caa
Cortergfiere la differenza tra omessa pronuncia e omessa motivazione e la doglianza
era relativa all’inadempimento della convenuta.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1453 e 1454 cc, omessa e
contraddittoria motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che la volontà della
Santoro di costituire una società era circostanza nuova ed estranea alla causa del
negozio mentre la notifica della citazione integrava una diffida ad adempiere con
conseguente risoluzione per fatto e colpa della convenuta.
Ciò premesso si osserva:
Come dedotto la sentenza impugnata ha statuito che la doglianza era da rigettare avendo
il primo giudice pronunziato sulla domanda di risoluzione fondata unicamente sulla
mancata consegna di copia dei preliminari presupposti rispetto ad un preliminare
29.10.2003 avente ad oggetto i “diritti scaturenti dalla nomina effettuata in suo favore
dal sig. Vitale ed afforenti l’acquisto-dal sig. Ciraci- di un mezzo indiviso del
compendio immobiliare in c.da Lamasanta piccola” per cui la volontà della Santoro di
costituire una società era non solo circostanza nuova ma elemento estraneo alla causa
del negozio.
Ricorre Capone con due motivi, resiste Santoro.
Le censure, non risolutive, sono sostanzialmente nuove rispetto all’appello in cui, come
dedotto in sentenza, si era lamentata la violazione dell’art. 112 cpc per omessa
motivazione con riferimento al lamentato inadempimento della convenuta.
Vero è che, nella premessa in fatto del ricorso, si fa riferimento ad atto di appello per
contenuta in citazione ma le conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado sono nel
senso di dichiarare la risoluzione per fatto e colpa della convenuta, escluso dal primo
giudice con la motivazione sopra riferita, mentre il Giudice di appello ha statuito sulla
novità della prospettazione in secondo grado.
Non si dimostra la decisività delle doglianze rispetto all’esclusione del grave
inadempimento della convenuta e al ravvisato inadempimento dell’attore rispetto al
versamento di euro 6000.
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PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro
3700, di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma 4 febbraio 2016.
il Presidente
Il Consigliere estensore
il
,
DEPOSITATO IN CANCELLERPA
Roma, .
1
1 MAR. 2016
omessa pronunzia in ordine alla risoluzione a seguito della diffida ad adempiere