Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4831 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4831 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 16372 – 2015 R.G. proposto da:
CADORI SARA – c.f. CDRSRA78T43G149T – rappresentata e difesa in virtù di
procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Andrea Cavalieri ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Chinotto, n. 1, presso lo
studio dell’avvocato Stefano Minucci.
RICORRENTE
contro
ALCHIERI ANDREA – c.f LCHNDR71E21F704Q – ALCHIERI STEFANO – c.f
LCHSFN77P24F704G – (entrambi quali unici eredi di Carla Rossi), elettivamente
domiciliati in Roma, alla via L. Spallanzani, n. 22, presso lo studio dell’avvocato
professor Mauro Orlandi che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale
in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI
avverso – ai sensi dell’art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ. – la sentenza n. 3832
del 18.11.2013 del tribunale di Brescia,

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Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Brescia Pompeo Bianchi, titolare dell’omonima
ditta, esponeva che con scrittura privata autenticata in data 3.3.2006 aveva

Wash”, un impianto automatico di autolavaggio per il complessivo prezzo di euro
93.600,00; che l’acquirente si era resa inadempiente in guisa tale da giustificare
la risoluzione del vincolo.
Chiedeva ingiungersi all’acquirente la riconsegna del macchinario.
Con decreto n. 7556/2008 il tribunale adito ingiungeva la riconsegna.
Con citazione ritualmente notificata Sara Cadori proponeva opposizione.
Deduceva che le rate il cui pagamento era stato omesso, non superavano nel
complesso l’ottava parte del prezzo pattuito.
Instava per la revoca dell’opposta ingiunzione.
Si costituiva Pompeo Bianchi.
Deduceva che l’opponente non aveva provveduto al pagamento di rate per il
complessivo ammontare di euro 27.100,00, importo ben superiore all’ottava
parte del corrispettivo concordato.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Riassunto il giudizio a seguito della morte dell’opposto, si costituiva Carla
Rossi, coniuge ed unico erede di Pompeo Bianchi.
Con sentenza n. 3832 del 18.11.2013 il tribunale di Brescia rigettava
l’opposizione, confermava l’ingiunzione e condannava l’opponente alle spese.
Esponeva il tribunale che, sebbene le parti avessero rinegoziato l’esposizione
debitoria, pari ad euro 27.100,00, in data 4.2.2008, allorché avevano concordato

venduto a rate con riserva di proprietà a Sara Cadori, titolare della ditta “Gest

l’acquisto di un ulteriore impianto per il prezzo di euro 45.600,00, nondimeno
l’opponente aveva cessato ogni pagamento a far data dal 10.3.2008; che dunque
Sara Cadori era senz’altro decaduta dal beneficio del termine, atteso che
l’importo di euro 27.100,00 era di certo superiore all’ottava parte del prezzo
concordato con la scrittura del 3.3.2006.

inadempiente in relazione al contratto successivamente stipulato, atteso che era
stata senza dubbio la Cadori a non onorare quanto pattuito con tale successiva
convenzione.
Avverso tale sentenza interponeva appello Sara Cadori.
Resisteva Carla Rossi.
Con ordinanza dei 22/28.4.2015 la corte d’appello di Brescia dichiarava
inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ..
Segnatamente la corte dava atto che, siccome emergeva dagli atti,
all’adempimento del debito residuo di euro 27.100,00 Sara Cadori avrebbe
dovuto senz’altro provvedere mercé il pagamento di cinque effetti cambiari entro
il 31.5.2008 e che la cambiale protestata da euro 5.100,00 era stata allegata ad
abundantiam; che in ogni caso era onere dell’originaria opponente dar prova di
aver estinto il proprio debito.
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso Sara Cadori; ne ha
chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente
statuizione.
Andrea e Stefano Alchieri, unici eredi di Carla Rossi, hanno depositato
controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso
ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

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Esponeva al contempo che era da escludere che Pompeo Bianchi si fosse reso

I controricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1525 cod.
civ. per erronea interpretazione dell’art. 4 del contratto di vendita.
Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, alla data del deposito
del ricorso per decreto ingiuntivo – novembre 2008 – le cambiali scadute erano

11.700,00, pari all’ottava parte del prezzo pattuito, pari ad euro 93.600,00.
Deduce in particolare che per effetto della rinegoziazione intervenuta in data
4.2.2008 e siccome riscontrato dagli esiti delle testimonianze all’uopo assunte,
l’originario venditore le aveva consentito di sostituire le cambiali scadute e non
pagate con l’emissione di nuovi titoli di importi ridotti e con scadenze più lunghe.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Si evidenzia previamente che l’addotto motivo di ricorso si qualifica in
relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, per un verso, che con l’esperito motivo la ricorrente
censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui il tribunale di Brescia ha atteso
(si condivide quindi la prospettazione dei contro ricorrenti secondo cui “le
contestazioni avversarie si esauriscono (…) in una non consentita censura
all’accertamento di fatto (…)”: così controricorso, pag. 31).
Occorre tener conto, per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso
ex art. 360,

10 co., n. 5, cod. proc. civ. che riguarda l’accertamento e la

valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass.
sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). .„
In questi termini si evidenzia inoltre che il vizio motivazionale in tal modo
formulato rileva nei limiti del disposto del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc.
civ., quale introdotto dall’art. 54, 1° co., lett. b), del dec. leg. n. 83/2012,

due, da euro 3.000,00 ciascuna, dunque per un importo inferiore ad euro

»convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012, ed applicabile alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza del tribunale di Brescia è
stata depositata il 22.11.2013).
Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di

Su tale scorta si evidenzia ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della
pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni – dapprima riferite – cui il tribunale ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della
sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad
una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il
percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha
compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che il primo giudice ha sicuramente disaminato .11 fatto storico .
caratterizzante la res litigiosa.
Del resto, la ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle
risultanze di causa (“a fondamento di quanto sostenuto dalla odierna ricorrente
vi sono sia le cambiali ad essa riconsegnate in conseguenza del sequestro
disposto dal Tribunale di Brescia Sia la rinegoziazione dei debito di cui alla
conferma d’ordine del 4.2.08, sia infine le cambiali annullate per accordi
intercorsi tra Bianchi e Cadori”: così ricorso, pag. 8; “il doc. 12) documenta la
restituzione di n° 9 titoli cambiari (…)”: così ricorso, pag. 8; “quanto infine alla

questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

cambiali convenzionalmente annullate, le testimonianze dei dipendenti di Banca
Intesa (…) confermavano la prassi invalsa tra le parti di annullare le cambiali che
la sig.ra Cadori non riusciva a pagare (…)”: così ricorso, pag. 14).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con

10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale bresciano
risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente
congruo ed esaustivo.
In particolare il tribunale, onde dar ragione del superamento della soglia
dell’ottava parte del prezzo, ha specificato che, “a seguito della proposta
4.2.2008, i primi effetti posti all’incasso da Bianchi, cioè quelli con scadenza
10.3.2008 e 10.4.2008, restavano impagati e l’effetto di C 5.100,00 con
scadenza al 15.4.2008, dato a garanzia del credito in occasione della stipula del
primo contratto, tornava protestato” (così sentenza di primo grado, pag. 5); ed
ha soggiunto che, “anche a voler ritenere risolto il secondo contratto, Cadori
restava obbligata al pagamento del residuo debito di C 27.100,00 (…), con la
conseguenza che (…) del tutto legittimo risulta avere posto all’incasso la
cambiale di C 5.100,00 con scadenza al 15.4.2008 (…) visto l’esito negativo
dell’incasso delle cambiali con scadenza 10.3.2008 e 10.4.2008” (così sentenza
di primo grado, pag. 6).

6

il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è stato notificato in data 26.6.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto

Sara Cadori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Sara Cadori, a rimborsare
ai controricorrenti, Andrea Alchieri e Stefano Alchieri, le spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.500,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, Sara Cadori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

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