Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4830 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4830 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 1980-2009 proposto da:
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE

21,

presso lo studio dell’avvocato AVENATI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2014
contro

30
COSMO

PUBBLICITA’

SRL

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GERMANICO 24,

presso lo studio

dell’avvocato SCAVUZZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 28/02/2014

difende unitamente all’avvocato ROSTELLI LUCIANA
giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 14/11/2007;

udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

In Fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 369/1/07, depositata il 14.11.2007, la
CTR del Lazio in accoglimento dell’appello proposto dalla S.r.l.

C. S.a.s.), ha annullato la cartella di pagamento relativa ad
imposta sulla pubblicità per l’anno 2000, in quanto notificata dal
Comune di Roma, oltre il termine prescritto.
2. Il Comune di Roma ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza, affidato ad un motivo con cui deduce
la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del dPR n. 602 del
1973, come modificato dalla 1 n. 156 del 2005. La S.r.l. Cosmo
Pubblicità resiste con controricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con atto
notificato, direttamente, ad opera del difensore ex lege n. 53 del
1994, che risulta spedito con raccomandata dell’8.1.2009, oltre il
termine lungo di cui all’art. 327 cpc, pervenuto a scadenza il 30
dicembre 2008.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in E 1.700,00, di cui E 200,00, per
spese, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Cosmo Pubblicità (già Cosmo Pubblicità di Genova Giorgio &

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