Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4830 del 01/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4830 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 13425 – 2015 R.G. proposto da:
GRANZIERA FABRIZIO – c.f. GRNFRZ70B25G888S – rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Antonio Rigo ed
elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione.
RICORRENTE
contro
FIORET ANNAMARIA – c.f. FRTNMR33C47G888Y – POLESEL ANTONELLA – c.f.
PLSNNL63H44G8880 – POLESEL ROBERTO – c.f. PLSRRT65E09G888Q – tutti
quali eredi di Danilo Polesel, elettivamente domiciliati in Roma, alla via T. Salvini,
n. 55, presso lo studio dell’avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Sergio Gerin li rappresenta e
difende in virtù di procure speciali in data 4.10.2017.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 664 dei 29.10/14.11.2014 della corte d’appello di Trieste,
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Data pubblicazione: 01/03/2018
preso atto che Fabrizio Granziera ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod.
proc. civ. al ricorso;
preso atto che la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, che
espressamente non si sono opposti alla compensazione delle spese;
ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione,
presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r.;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità
introdotto con il ricorso proposto da Fabrizio Granziera ed iscritto al n. 13425 2015 R.G.;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017
ritenuto dunque che si giustifica l’integrale compensazione delle spese del