Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 483 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 08/03/2016, dep.11/01/2017),  n. 483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriano – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11847-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA GIANNICO, MAURO RICCI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 53-5, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE

BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5072/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2009 R.G.N. 5408/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito l’Avvocato DE VIVO GIOVANNI per delega Avvocato DE BENEDICTIS

CATALDO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territorile di Roma, con sentenza depositata il 4 maggio 2009, pronunziando sugli appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (il primo proposto da P.F. che lamentava l’inadeguata quantificazione delle spese di lite; il secondo, autonomo, proposto dall’INPS che chiedeva la riforma della decisione, nella parte in cui la stessa aveva accolto la domanda di condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione supplementare con l’applicazione della tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968, anzichè con i criteri di cui alla Delib. n. 253 del 1982 del Consiglio di amministrazione INPS), condannava l’INPS a pagare, per le spese del giudizio di primo grado, la somma di Euro 1.563,30 e, per le spese di lite del grado di appello, la somma di Euro 1.810,07.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS sulla base di un motivo.

Il P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, l’INPS lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 6 e allegata tabella C, nonchè alla L. n. 297 del 1982, art. 3, commi 8 e 11, deducendo che la Corte di Appello ha in sostanza affermato che nella fattispecie, in cui si discute di liquidazione di pensione supplementare anche in forza di contributi anteriori all’anno 1968, il sistema da seguire è quello della rilevazione indiretta secondo il disposto del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6, mediante utilizzazione della tabella c senza esclusione, però dell’applicazione, sempre per gli anni anteriori al 1968, dell’ulteriore sistema di rivalutazione di cui alla L. n. 297 del 1992 ai fini dell’adeguamento della retribuzione ai valori attuali. A parere dell’Istituto ricorrente, per la liquidazione della pensione spettante all’odierno intimato devono trovare applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 3 e, solo in via di estremo subordine, l’art. 5 D.P.R. citato.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.

Risulta, infatti, per tabulas, che il P. ha provveduto a notificare all’INPS la sentenza della Corte di merito oggetto del ricorso di legittimità presso il procuratore costituito, avv. Angelo Bellaroba, nella sede di (OMISSIS), il 5 ottobre 2009, come, appunto, risulta dalla relata di notifica apposta sulla sentenza stessa. Il ricorso per cassazione è stato, invece, tardivamente notificato al procuratore costituito il 28 aprile 2010, cioè oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori Cataldo De Benedictis e Roberto Allegra, antistatari, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.500,00, di cui Euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori Cataldo De Benedictis e Roberto Allegra, antistatari.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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