Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 483 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15567-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5.2.09, depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata del 25 marzo 2009 con cui la Corte d’appello di Messina dichiarava il diritto di A.A. all’indennità per astensione obbligatoria per maternità di cui alla domanda amministrativa del 12 maggio 1992 ed all’indennità per astensione facoltativa dal 7.11.92 al 31.12.92 di cui alla domanda amministrativa del 12.11.92 nonchè la condanna dell’Inps all’erogazione delle relative prestazioni;

Rilevato che la Corte adita negava essersi maturata la decadenza annuale perchè non era applicabile il D.L. n. 384 del 1982, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1982 dal momento che la domanda amministrativa era anteriore all’entrata in vigore di detta disposizione; che inoltre la medesima aveva diritto anche alla indennità per astensione facoltativa, essendo in possesso del requisito di almeno 51 giornate lavorate nel 1992 ed era iscritta negli elenchi;

Letto il ricorso dell’Inps, mentre la A. è rimasta intimata;

Rilevato che con l’unico motivo l’Inps lamenta che non sia stata esaminata la eccezione di prescrizione annuale del diritto alla indennità di maternità per astensione obbligatoria, che era stata ritualmente riproposta in appello a seguito della sentenza di rigetto della domanda in primo grado, come peraltro risultante dalla sentenza impugnata; ed infatti, rispetto alla domanda amministrativa del 12 maggio 1992, il primo atto interruttivo era costituito dal ricorso amministrativo del primo ottobre 1993 proposto quindi a distanza di oltre un anno.

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso, giacchè la sentenza impugnata non ha affatto trattato la questione concernente la prescrizione, che pure era stata ritualmente eccepita dall’Istituto;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, onde il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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