Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4829 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30072-2008 proposto da:

Z.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

30/10/2007; n. 924/06 R.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che Z.G., con ricorso del 15 dicembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 30 ottobre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello Z. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Presidente del consiglio dei ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.300,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 17.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 agosto 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) lo Z., ferroviere in pensione ed asseritamente creditore delle differenze stipendiali percepite dal personale in servizio, aveva proposto – con ricorso del 10 gennaio 1998 – domanda di riliquidazione della pensione dinanzi alla Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza dell’8 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in cinque anni e sei mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.300,00, calcolata sulla base di Euro 400,00 circa per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto, introdotto con ricorso collettivo.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze è inammissibile, perchè la sostituzione della legittimazione del Presidente del consiglio dei ministri con quella del Ministro dell’economia e delle finanze – introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, con conseguente modificazione, in parte qua, della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, – ha effetto per i ricorsi in materia di equa riparazione proposti a far data dal 1 gennaio 2007, mentre, nella specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto in data anteriore, cioè il 3 agosto 2006;

che, tuttavia, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato proposto in prossimità della sessione parlamentare di bilancio per il 2007, cioè quando è stata proposta la predetta sostituzione della legittimazione passiva, tale circostanza costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente ed il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale difetta comunque di legitimatio ad causam nel presente grado del giudizio;

che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto, introdotto con ricorso collettivo;

che il ricorso proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 4.750,00, per cinque anni e sei mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 4.750,00 per cinque anni e sei mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze e compensa le spese relative; accoglie il ricorso proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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