Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4829 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34474/2018 proposto da:

S.M.C., elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e difeso dall’avvocatop

TRUCCO LORENZO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 668/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata in data 11.04.2018, ha rigettato l’appello avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di S.M.C., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, l’inesistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente (sud (OMISSIS)).

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione S.M.C. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente.

Lamenta il ricorrente, preliminarmente, l’insanabile contraddizione della motivazione della Corte d’Appello che, da un lato, ha ritenuto superflua la sua audizione, e dall’altro, ha rilevato elementi contradditori nel suo racconto, che avrebbero potuto essere chiariti proprio con la richiesta audizione.

Censura, inoltre, il ricorrente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante un elevato grado di violenza indiscriminata e generalizzata violazione dei diritti umani presente in (OMISSIS).

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel dolersi della sua mancata audizione, non si è minimamente confrontato – ignorandole con le precise argomentazioni della sentenza impugnata che ha evidenziato che il richiedente nei motivi d’appello non aveva neppure esplicitato i motivi di tale richiesta, non censurando neppure il profilo della credibilità (ritenuta insussistente dal giudice di primo grado) dello stesso.

Tale doglianza si appalesa quindi inammissibile per genericità.

In ordine alla situazione generale del paese d’origine, va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato, alla luce di fonti accreditate (rapporti di Human Right Watch e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), l’insussistenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata derivante da un conflitto armato nella zona meridionale della (OMISSIS) (di provenienza del ricorrente), ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez 1 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 10 Cost., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Espone il ricorrente di aver documentato la sussistenza di gravi ed oggettive situazioni personali, la propria condizione di vulnerabilità in relazione alle drammatiche esperienze subite ed alla sua giovane età, gli elementi di integrazione nel territorio di accoglienza.

Infine, lamenta l’omesso giudizio comparativo da parte della Corte territoriale tra la sua situazione nel paese di provenienza ed in quello di accoglienza.

2. Il ricorso presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che il ricorrente ha genericamente dedotto la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine – non indicando, peraltro, neppure le fonti di tali informazioni – senza correlarla alla sua condizione personale.

Sul punto, questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Il richiedente si è limitato, infatti, a richiamare in modo molto generico la sua vicenda personale, non ritenuta credibile da entrambi i giudici e comunque estranea alla tematica della violazione dei diritti fondamentali in (OMISSIS).

Infine, infondata è la doglianza secondo cui la Corte di merito avrebbe omesso un giudizio comparativo tra la situazione del soggetto nel paese d’origine e in quello d’accoglienza, non avendo fornito il ricorrente alcun elemento idoneo per tale valutazione sia in relazione alla sua condizione prima della partenza dal paese d’origine, sia a quella in territorio italiano, non indicando neppure in che cosa sarebbe consistita la sua integrazione in Italia.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’interno costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA