Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4828 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34472/2018 proposto da:

N.S., elettivamente presso la Cancelleria Civile della

Corte di Cassazione e difeso dall’avvocato TRUCCO LORENZO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 10.04.2018, ha rigettato l’appello avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di N.S., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il giudice di merito, dopo aver escluso che la situazione socio-politica del (OMISSIS) sia caratterizzata dalla violazione dei diritti civili, ha ritenuto insussistente in capo al ricorrente di un rischio di “danno grave” per la sua asserita militanza politica nel partito di opposizione al regime di governo, sia dubitando dell’effettivo svolgimento di tale attività politica, sia evidenziando che lo stesso richiedente aveva dichiarato di non aver mai avuto problemi connessi alla medesima.

Il ricorrente non è stato dunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione Stephen affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, e art. 10 Cost., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Lamenta il ricorrente, preliminarmente, l’insanabile contraddizione della motivazione della Corte d’Appello che, da un lato, ha ritenuto superflua la sua audizione, e, dall’altro, ha rilevato elementi contradditori nel suo racconto, che avrebbero potuto essere chiariti proprio con la richiesta audizione.

Censura, inoltre, il ricorrente che la sentenza impugnata ha negato la protezione umanitaria valutando i medesimi requisiti richiesti per la concessione della protezione sussidiaria. Deduce di aver documentato la sussistenza di gravi ed oggettive situazioni personali, la propria condizione di vulnerabilità in relazione alle drammatiche esperienza subite, gli elementi di integrazione nel territorio di accoglienza, nonchè i seri motivi di carattere umanitario, essendo un obbligo costituzionale, comunitario ed internazionale per lo Stato italiano la tutela dei diritti fondamentali allorquando tale forma di protezione non possa essere garantita nel paese d’origine dello straniero, come appunto il (OMISSIS).

Infine, lamenta l’omesso giudizio comparativo tra la sua situazione nel paese di provenienza ed in quello di accoglienza.

2. Il ricorso presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che, quanto alla doglianza del ricorrente in ordine alla sua mancata audizione in entrambi i gradi di merito, oltre a non essere stata dedotta una specifica violazione di legge, in ogni caso, di tale censura (e relativo esame della questione) non vi è traccia nella sentenza impugnata.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, limitandosi genericamente a dedurre nell’atto di appello, ma senza neppure specificare esattamente in quale punto, di aver reiterato la richiesta istruttoria di una sua audizione.

Infondata è, inoltre, la censura che la Corte d’Appello, nel negare la protezione umanitaria, avrebbe considerato gli stessi elementi richiesti per la concessione della protezione sussidiaria.

In primo luogo, correttamente la Corte d’Appello, nell’esaminare la condizione soggettiva del richiedente, ha evidenziato l’insussistenza di un pericolo per la sua incolumità in caso rientro in patria in relazione alla sua asserita militanza politica nel partito di opposizione. In particolare, nel palesare fondati dubbi in ordine alla effettiva appartenenza del ricorrente a tale partito (non essendo costui stato in grado di chiarire neppure i suoi compiti quale responsabile giovanile del partito), il giudice di secondo grado ha comunque messo in risalto che neppure lo stesso aveva dichiarato di aver avuto problemi nello svolgimento di tale attività.

Ne conseguiva l’insussistenza del dedotto rischio di subire lunghi periodi di carcerazione per le sue idee politiche in caso rientro nel paese d’origine, e quindi del ricorrere di una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 – per le quali è vietata l’espulsione o il respingimento dello straniero – ritenute idonee ad integrare i seri motivi di ordine umanitario richiesti per la concessione del relativo permesso.

La Corte d’Appello ha, altresì, evidenziato come il (OMISSIS) non sia affatto caratterizzato dalla violazione dei diritti civili, essendo descritto dalle fonti ufficiali come “un paese politicamente democratico e stabile, caratterizzato da una crescente qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto”.

Alla luce di tali elementi, la censura con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dei diritti fondamentali in (OMISSIS) si appalesa di merito, e come tale inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

Infine, infondata è la doglianza secondo cui la Corte di merito avrebbe omesso un giudizio comparativo tra la situazione del soggetto nel paese d’origine e in quello d’accoglienza, avendo, da un lato, in relazione a quanto sopra già evidenziato, implicitamente descritto una situazione in cui gli standard minimi per un’esistenza dignitosa sono rispettati, e dall’altro, dato atto che in Italia il ricorrente – avendo solo frequentato corsi scolastici e svolto attività di volontariato – si trova attualmente in una situazione di precarietà che lascia solo intravvedere prospettive di integrazione, peraltro, non da sole risolutive.

Sul punto, infatti, questa Corte ha recentemente evidenziato che il livello di integrazione raggiunto dall’odierno ricorrente nel paese d’accoglienza, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre S.P.A.D., oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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