Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4827 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30936/2018 proposto da:

I.I.M., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro

Praticò (pec: alessandropratico-pec.ordineavvocatitorino.it) giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato ex lege presso

l’avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

I.I.M., nigeriano, ricorre per cassazione, con sette motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Torino in data 20-3-2018, che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

egli si duole dell’avere la corte d’appello ritenuto non credibile il racconto posto a base della domanda di protezione internazionale per ragioni di incoerenza intrinseca, quando invece non l’incoerenza intrinseca ma la discordanza con le COI disponibili (e dunque la incoerenza “estrinseca”) aveva indotto il tribunale a esprimere il giudizio di non credibilità;

il motivo è inammissibile;

il principio imponeva di non superare l’ambito della questione devoluta (id est, la questione della credibilità personale del richiedente la protezione), non anche la ragione specifica di non credibilità spesa dal tribunale, il quale peraltro emerge dalla sentenza che aveva espresso un giudizio analogo pure sul versante della incoerenza intrinseca dell’esposizione;

II. – coi motivi dal secondo al quarto il ricorrente si duole del giudizio reso dalla corte territoriale sul profilo dianzi detto, deducendo: (a) l’omesso esame di fatti decisivi, (b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria, (c) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 dal punto di vista del rispetto dei parametri di legge ai fini della ripetuta valutazione;

i motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibili;

in forza della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 207, aert. 3 il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; dopodichè l’esame della domanda è effettuato “su base individuale”, vale a dire in relazione alla specificità della vicenda narrata; qualora poi taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda innanzi tutto ritiene che: (i) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; (ii) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; (iii) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; invero resta fermo che dai riscontri effettuati il richiedente, per poter essere ammesso alla protezione, deve necessariamente esser considerato, “in generale, attendibile”;

nel caso specifico la corte d’appello, come del resto prima ancora il tribunale, ha pienamente rispettato il parametro normativo, avendo riscontrato, con ampia motivazione, che il racconto del richiedente, incentrato sul pericolo di subire persecuzioni e atti di violenza a causa dell’appartenenza del padre alla setta degli (OMISSIS) e del reclutamento forzoso al quale il padre lo avrebbe inteso sottoporre, era non solo scarno e generico, ma anche in contrasto con le informazioni assunte, tramite le fonti internazionali, circa il modo di operare degli aderenti alla (OMISSIS);

il ricorrente contesta il fondamento di una simile valutazione, ma il complesso delle censure in tal modo svolte finisce per integrare un inammissibile sindacato sul merito, notoriamente incompatibile coi limiti del giudizio di cassazione;

III. – col quinto e col sesto motivo, ancora suscettibili di unitario esame, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 14, lett. b) e c), a proposito del diniego di protezione sussidiaria;

anche questi motivi sono inammissibili;

in disparte la valutazione della corte d’appello a proposito della non credibilità del racconto posto al fondo della domanda – coperta da giudicato – è da dire che la medesima corte d’appello ha svolto (altresì) l’accertamento in ordine alla situazione interna della Nigeria, in base alle fonti ufficiali appositamente indicate, e ha messo in evidenza che detta condizione non era affatto caratterizzata da violenza generalizzata da conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente (l'(OMISSIS));

poichè la critica a tale ulteriore aggiuntiva valutazione è nuovamente affidata a considerazioni di fatto, insuscettibili di trovare ingresso in sede di legittimità, il sesto motivo, dedicato alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), è da considerare inammissibile anche da questo punto di vista;

IV. – il settimo mezzo, col quale il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 5 t.u. imm. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 oltre che il vizio di motivazione, è inammissibile come gli altri;

in tal caso si lamenta che la corte territoriale non abbia esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, in riferimento ai pericoli legati alla specifica vicenda familiare e alla condizione di vulnerabilità del richiedente;

nella prima parte il motivo è inammissibile in considerazione dell’assorbente rilievo della corte territoriale a proposito della non credibilità della mentovata specifica vicenda familiare;

nella seconda parte è eccentrico rispetto alla ratio decidendi con la quale la medesima corte ha ritenuto la domanda carente sul piano dell’allegazione (v. motivazione, pag. 11);

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dal ricorrente risulterà dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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