Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4827 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15276-2019 proposto da:

V.E., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato TASSONE BRUNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI NOLA PIERGIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

BOLLICINE M. DI M.F. & C. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTTAVIANO N. 9, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO

GIAMPIERO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il

07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. I Dott.ri R.G. ed V.E., nominati commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della Bollicine M. di M.F. & C. s.a.s., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Napoli-Nord del 6/27 marzo 2019, dichiarativo della improcedibilità della loro istanza di liquidazione del compenso per l’attività da essi svolta nella indicata qualità. Secondo quel tribunale, a seguito dell’esito negativo della votazione dei creditori e del relativo rigetto della proposta concordataria, l’istanza predetta doveva considerarsi improcedibile perchè, con la chiusura della procedura concordataria, “… il Tribunale risulta spogliato di ogni relativo potere decisorio, anche in merito alla determinazione del compenso del commissario giudiziale”, come peraltro desumibile, a suo dire, dalla richiamata statuizione resa da Cass. n. 16269 del 2016.

1.1. Ha resistito, con controricorso, la Bollicine M. di M.F. & C. s.a.s..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico formulato motivo – rubricato “Violazione e jàlsa applicazione dell’art. 39 L. Fall., cui rinvia l’art. 165 L. Fall., in materia di liquidazione del compenso dovuto ai commissari giudiziali del concordato preventivo” – ascrive al tribunale a quo di aver erroneamente applicato al caso di specie il principio reso da Cass. n. 16269 del 2019, riguardante il diverso caso dell’intervenuto fallimento di chi abbia proposto la domanda concordataria successivamente alla pronuncia di sua inammissibilità. Nella specie, invece, la Bollicine M. di M.F. & C. s.a.s., dopo la mancata approvazione della sua proposta concordataria, non era stata dichiarata fallita essendone mancate corrispondenti istanze. Pertanto, la liquidazione del compenso da essi invocato sarebbe spettato al tribunale ai sensi dell’art. 165 L. Fall..

2. L’ammissibilità dell’odierno ricorso, da intendersi evidentemente formulato ex art. 111 Cost. è indubbia (d-r. Cass. n. 22010 del 2007; Cass. n. 1394 del 2019).

Ritenuto che:

La questione posta dal descritto motivo merita un ulteriore approfondimento, atteso, tra l’altro, che: i) una controversia (n. 26859/2018 r.g.) affatto analoga a quella odierna è stata già rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 19548 del 2020; il) altrettanto è accaduto, giusta l’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 18649 del 2020, in relazione ad altro giudizio (n. 29371/2018 r.g.) recante il tema della individuazione del giudice competente (tribunale ex artt. 165 L. Fall., comma 2, e art. 39, o giudice delegato) a liquidare il compenso del professionista dopo la declaratoria di improcedibilità della domanda concordataria con contestuale pronuncia di fallimento della debitrice.

Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile onde consentirne, ove possibile, la trattazione contestualmente alle altre due (n. 26859/18 r.g. e 23971/2018 r.g.) indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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