Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4827 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 15/02/2022), n.4827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11368/2016 R.G., proposto da:

la “FIGESTIM S.p.A.”, con sede in Monza, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Daniele Boccadamo e dall’Avv. Silvio De Stefano, entrambi

con studio in Monza, ove elettivamente domiciliata (indirizzi

p.e.c.: per il primo, daniele.boccadamo.imonza.pacavvocati.it, e,

per il secondo, silvio.destefano.monza.pecavvocati.it), giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

la Regione Lombardia, con sede in Milano, in persona del Presidente

della Giunta Regionale pro tempore, autorizzata a resistere nel

presente procedimento in virtù di delib. adottata dalla Giunta

Regionale il 9 maggio 2016 n. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Alessandro Gianelli, con studio in Milano, in sostituzione

dell’Avv. Marco Cederle, con studio in Milano, elettivamente

domiciliata presso l’Avv. Cristiano Bosin, con studio in Roma,

giusta procura in allegato alla comparsa per la prosecuzione del

presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 26 ottobre 2015 n. 4620/14/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 27, comma 1, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dal D.L. 30

dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 3, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’U gennaio 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “FIGESTIM S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 26 ottobre 2015 n. 4620/14/2015, che, in controversia su impugnazione di plurimi avvisi di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2009 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della Regione Lombardia avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 28 ottobre 2013 n. 319/29/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Regione Lombardia si è costituita con controricorso. Deceduto l’originario difensore, la Regione Lombardia si è costituita con nuovo difensore per la prosecuzione del procedimento. Le parti hanno depositato memorie. In particolare, la controricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si rileva che, con delib. adottata dalla Giunta Regionale il 22 luglio 2019 n. (OMISSIS) (allegata in copia alla memoria della controricorrente), la Regione Lombardia ha disposto l’annullamento in via di autotutela degli atti impositivi, determinando così la cessazione della materia del contendere.

2. Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537).

3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6″-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6-5, 27 dicembre 2021, n. 41535).

Nella specie, considerando la formazione in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione della soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in caso di leasing di autoveicoli, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali.

4. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5″, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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