Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4827 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4827 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 26148-2015 proposto da:
MULONE SALVATORE, MULONE VINCENZA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARIO SALVATORE SARDO;
– ricorrenti contro

VINCI CONCETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 627/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 27/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASQ-11.

Data pubblicazione: 01/03/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Agrigento, adito da Concetta Vinci e Salvore Rubino, con
sentenza depositata in data 3 maggio 2008, accertava che il confine esistente
tra i fondi limitrofi delle parti andava individuato in conformità alle risultanze
emergenti dalla relazione della consulenza d’ufficio e per l’effetto condannava

oltre all’apposizione dei termini.
In virtù di rituale impugnazione interposta dai Mulone, la Corte d’appello di
Palermo ha respinto il gravame e per l’effetto confermato la decisione del
giudice di primo grado.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono sempre i Mulone sulla
base di due motivi.
Gli intimati, Vinci e Rubino, non hanno svolto attività difensiva.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore di parte
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
il primo motivo di ricorso (col quale viene dedotta la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 950, comma 2, c.c., per non avere il giudice di merito
fatto riferimento agli atti di provenienza nell’accertare i confini fra i terreni

limitrofi, avendo peraltro il c.t.u. incaricato disatteso il mandato ricevuto) è
privo di pregio.
LI Corte d’appello, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa

Corte (ex multis, Cass. 19 giugno 2015 n. 12703), ha fornito un’argomentata
motivazione sulla scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio, che
peraltro è stato riconvocato in sede di gravame proprio per chiarire i rilievi
critici mossi dagli appellanti, e dopo avere verificato che sulla scorta dei titoli
Ric. 2015 n. 26148 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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i convenuti Salvatore e Vincenza Mulone al rilascio delle porzioni usurparte,

di provenienza non era possibile individuare i confini fra i fondi in questione,
ha utilizzato una copia “del foglio di mappa catastale conforme al canapino
cartaceo originale conservato presso l’Ufficio Territoriale di Agrigento”,
l’unica mappa alla quale facevano ancora riferimento

gli stessi tecnici

dell’Ufficio territoriale per il rilascio delle coordinate catastali dei vertici,

altri elementi.
Pacifico quanto precede, si osserva, che la corte territoriale ha fatto corretto
governo dei principi che regolano la materia della prova nella determinazione
dei confini, avendo nella sentenza impugnata precisato che i titoli contrattuali
non erano in grado di fornire indicazioni in tal senso.
Del resto la rivalutazione delle risultanze istruttorie — che nella sostanza
formulano i ricorrenti con la censura – è sottratta al sindacato di legittimità;

il secondo motivo (col quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il

giudizio, per avere la corte di merito ritenuto di valorizzare la c.t.u. nonostante
il consulente avesse utilizzato un vecchissimo foglio di mappa non aggiornato,
in cui il numero di foglio è espresso in numeri romani, circostanza che falsava
tutta l’attività eseguita) è inammissibile, prima che infondato.
Invero la pronuncia della corte territoriale dà conto delle ragioni per cui il
consulente incaricato aveva fatto ricorso al “foglio di mappa catastale
conforme al canapino cartaceo originale conservato presso l’Ufficio
Territoriale di Agrigento”, chiarendo che era l’unica mappa ad essere ancora

utilizzata e quest’ultima statuizione non ha formato oggetto di critica.
In altri termini, i ricorrenti con la predetta censura critica le determinazioni
della corte territoriale che si sono tradotte in apprezzamenti di fatto
insindacabili in sede di legittimità, in presenza di motivazione – come nella
specie – idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti
Ric. 2015 n. 26148 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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utilizzate per il corretto posizionamento dei confini catastali, in mancanza di

ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione in seguito alla modifica
dell’art. 360, n. 5, c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in
legge n. 134/2012. Il motivo in esame, dunque, si risolve nella critica al
ragionamento logico posto nella sentenza impugnata a base
dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella
motivazionale non più proponibile (v. Cass., sez. un., n. 8053/ 2014).

Il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato.
Nulla per le spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 7
luglio 2017.

Il Pr
Ric. 2015 n. 26148 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio

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