Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4826 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30031-2008 proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 30033-2008 proposto da:

T.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 30043-2008 proposto da:

BU.GU. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 30050-2008 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI

COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE (C.F.

PCCMCL46C04D455T), che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 30071-2008 proposto da:

M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il

31/10/2007; nn. 188, 189, 190, 191 e 199/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento dei ricorsi per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.G. (r.g. n. 30031/08), T.M. (r.g. n. 30033/08), Bu.Gu. (r.g. n. 30043/08), P. M. (r.g. n. 30050/08) ed M.A. (r.g. n. 30071/08), con distinti ricorsi del 15 dicembre 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo due articolati motivi di censura, illustrati con memorie -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 31 ottobre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi riuniti dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.950,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, nonchè la somma di Euro 310,00, a titolo di spese del giudizio;

che resiste, con distinti controricorsi – ad eccezione del ricorso n. 30043 del 2008, relativamente al quale non si è costituito nè ha svolto attività difensiva -, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 13.666,60 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorsi dell’11-14 giugno 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, ferrovieri in pensione ed asseritamente creditori delle differenze stipendiali percepite dal personale in servizio, avevano proposto – con ricorso del 21 luglio 2000 – domanda di riliquidazione della pensione dinanzi alla Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 5 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in due anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo la ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in quattro anni e undici mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.950,00, calcolata sulla base di Euro 600,00 circa per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e della “inesistenza del diritto rivendicato per il personale posto in quiescenza”.

Considerato che preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 30031, 30033, 30043, 30050 e 30071 del 2008, in quanto proposti contro lo stesso decreto;

con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto, introdotto con ricorso collettivo; c) la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del giudizio;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 4.170,00, per quattro anni e undici mesi di irragionevole ritardo per ciascun ricorrente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che la censura sub c) è assorbita;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione, per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato, per ciascun ricorrente, in Euro 4.170,00 per quattro anni e undici mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.750,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700,00 (Euro 380,00+Euro 320,00 per gli altri quattro ricorrenti) per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.170,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.750,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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