Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4825 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4825 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16651-2008 proposto da:
ROMANINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato ACQUAVIVA
CARLO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 28/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 55/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 02/05/2007;

udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ACQUAVIVA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 16651/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 55/26/07, depositata il 12.5.2007,
in riforma della la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma 308/38/2005,
confermava la legittimità della cartella di pagamento relativa all’imposta di registro, per l’armo di
imposta 2004 , emessa nei confronti di Romanini Paolo, rilevando come la cartella fosse stata
modificata nel termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di deposito della sentenza

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione del divieto di proporre nuove domande e nuove eccezioni, violazione e falsa
applicazione degli artt. 19 e 57 D.Igs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.; nullità della
sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360, n. quattro, c.p.c., rilevando l’inammissibilità
dell’appello dell’ufficio avendo dedotto per la prima volta questioni nuove, relativamente alla
sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione decennale e la tempestività della iscrizione a
ruolo;
b) nullità della cartella notificata oltre il termine previsto a pena di decadenza, violazione falsa
applicazione dell’art. 6 D.lgs n. 46/1999 e 17 d.p.r. 602/ 1973, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,
non avendo la CTR rilevato l’ intervenuta decadenza in mancanza di notifica della cartella nel
termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, dovendo essere formato e reso
esecutivo il ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento
divenuto definitivo;
c) nullità della sentenza del procedimento per vizio dell’omessa pronuncia, in relazione all’art. 112
c.p.c. e 360, n. quattro, c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della
notifica dell’atto con cui l’ufficio assume di avere interrotto la prescrizione;
d) omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n.
cinque, c.p.c. con riferimento alle modalità con le quali la CTR assume essersi realizzata la notifica
dell’atto impugnato;
e) contestazione della presunta validità della notifica e della validità probatoria dei documenti
esibiti in udienza, violazione falsa applicazione dell’art. 17, comma tre, D.Igs 546/ 1992, in
relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., non essendo stata data notizia al destinatario dell’avvenuta
notifica dell’atto impugnato, non avendo ricevuto personalmente.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva, limitandosi a presentare note di udienza. Il contribuente
presentava memoria.

1

della CTP di Roma n. 308/38/05 che aveva accertato il maggior valore elevato dall’ufficio.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Anche a voler prescindere dai profili di ammissibilità 41 primo motivo di ricorso per la contestuale
deduzione, con un’ unica censura, dei vizi di violazione di legge (art. 360, n. tre, c.p.c.) e omessa
pronuncia (art. 360, n. quattro, c.p.c.), nonché per la mancanza di autosufficienza del motivo non

la novità delle questioni dedotte in secondo grado, il motivo è comunque infondato.
Costituisce orientamento non controverso che la decadenza del contribuente (a differenza di
quella dell’ A.F. che deve, invece, essere tempestivamente dedotta) dall’esercizio di un potere nei
confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a
situazioni da questa non disponibili – perché disciplinata da un regime legale non derogabile,
rinunciabile o modificabile dalle parti in forza della dedotta capacità impositiva dello Stato -, è
rilevabile anche d’ufficio e, quindi, può essere dedotta, per la prima volta, anche in appello
dall’Amministrazione finanziaria, ( cfr, ex multis, Cass. ord. n 2008/2010).
Alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale
tributaria, prevale quest’ultima -non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, cod. proc.
civ„ ma l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che fa salva la facoltà delle parti di produrre
nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., e
consente alle parti di produrre liberamente anche in sede di gravame nuovi documenti
Con riferimento alla eccepita decadenza dalla iscrizione a ruolo, dedotta anche nel secondo motivo
di ricorso, ritenuta, invece tempestiva, dalla CTR, il contribuente, in violazione del principio
dell’autosufficienza, non ha allegato o riprodotto gli atti da cui poter, invece, desumere la tardività
della stessa.
In relazione al terzo motivo relativo alla omessa pronuncia in ordine alla all’interruzione del
termine di prescrizione, i giudici di appello hanno, invece, rilevato che “l’ufficio ha documentato
inoppugnabilmente di avere ritualmente notificato intimazione a pagare in data 6 marzo 1985 con
ciò interrompendo il termine di prescrizione decennale” e il vizio dedotto ex art. 360 n. 4) c.p.c.
non censura tale ragione motivazionale idonea a supportare la decisione impugnata.
Anche gli ultimi due motivi difettano di autosufficienza non essendo stata riprodotto o allegato la
cartolina postale relativa alla notifica dell’atto impugnato al fine di poter rilevare sia le modalità
della notifica sia eventuali vizi della notificazione, esclusi dai giudici di merito.
2

avendo allegato o riprodotto le difese dell’agenzia nel giudizio di primo grado da cui poter dedurre

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-N.5
MATERIA TRIBUTARIA

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di effettiva attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 9.1.2014

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