Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4825 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

14/03/2008 n. 679/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che C.P., con ricorso del 2 4 novembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 14 marzo 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.500,00 a titolo di equa riparazione, oltre accessori;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 19 luglio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., già dipendente delle Ferrovie dello Stato ed asseritamente titolare del diritto alla riliquidazione della pensione in relazione ai benefici cosiddetti combattentistici, aveva proposto – con ricorso del 17 luglio 1995 – la relativa domanda dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 13 ottobre 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in quattro anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sette anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.500,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto sia della modestia della pretesa economica fatta valere, sia dell’esito negativo del giudizio presupposto.

Considerato che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la insufficiente determinazione del quantum dell’indennizzo, nonchè l’omessa considerazione che l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, pur non essendo conseguenza automatica e necessaria di tale violazione, costituisce conseguenza normale della stessa violazione, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, salvo che questo sia stato promosso temerariamente o nei casi di abuso del processo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata dello stesso processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la determinazione del quantum dell’indennizzo sull’esito del giudizio presupposto, senza tener conto dei normali criteri di determinazione seguiti da questa Corte;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il processo presupposto dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti è durato complessivamente dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 2006, sicchè – detratto il periodo di quattro anni di ragionevole durata dello stesso processo, come indicato dallo stesso ricorrente – l’irragionevole durata del processo presupposto medesimo va determinata in sette anni, come del pari indicato dal ricorrente medesimo;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 6.250,00 per i sette anni di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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