Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4825 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4825 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 25948-2011 proposto da:
LIBERALE GIUSEPPE C.F.LBRGPP44C19H501T, QUALE EREDE
DI LIBERALE VALERIA ARGIA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA S GIROLAMO EMILIANI 2, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI GALLONI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SETTIMI° CHELLI, per
proc. notarile del 23/12/2015 rep. n.29276;
– ricorrente contro

SANTARELLI SERGIO,

SANTARELLI ALFEO,

AIDINA, SANTARELLI AGOSTINO;

SANTARELLI

r-

Data pubblicazione: 11/03/2016

- intimati –

avverso la sentenza n. 442/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO

udito l’Avvocato Chelli Settimio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

e

MIGLIUCCI;

o

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.11 tribunale di Grosseto accoglieva la domanda, con la quale Valeria
Argia Liberale aveva chiesto la declaratoria di nullità del contratto in
virtù del quale era stata costituita favore di Lodorando Santarelli e

vitalizia in corrispettivo del trasferimento della proprietà dei
terreni agricoli di Lodorando Santarelli.
Con sentenza dep. il 4 aprile 2011 la Corte di appello di Firenze,
in riforma della sentenza impugnata dai convenuti, rigettava la
domanda proposta dagli attori, escludendo la nullità del contratto di
rendita vitalizia.
I Giudici, nel ritenere la sussistenza dell’alea – che era stata
invece esclusa dal primo Giudice in considerazione dell’età avanzata e
delle precarie condizioni di salute Lodorando Santarelli – osservavano
quanto segue:
erroneamente

il tribunale aveva fatto riferimento soltanto

all’età e alle condizioni di salute di Lodorando Santarelli, posto che
essendo stata la rendita costituita congiuntamente a favore anche di
Valeria Argia Liberale sarebbe stata necessaria la considerazione della
presumibile vita di quest’ultima avente diritto all’accrescimento in
caso di morte del primo;
– non essendo emersa la esistenza di condizioni di salute precarie
della Liberale, andava tenuto conto dell’età (76 anni) e della
presumibile durata della vita per le donne ( 83 anni), per cui era
possibile stimare una ragionevole sopravvivenza della medesima e non era

Valeria Argia Liberale e a carico di Alfeo e Sergio Santarelli rendita

possibile predeterminare i vantaggi e le perdite rispettivamente
derivanti dal contratto;
secondo quanto accertato dal ctu

l’ammontare dei frutti

percepiti era di poco inferiore alla rendita corrisposta.

Liberale sulla base di unico motivo illustrato da memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.Giuseppe Liberale, quale
erede di Valeria Argia Liberale ha spiegato intervento.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.1. L’unico motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione atteso che i Giudici, nell’escludere l’alea, non avevano
tenuto conto di quelle che erano state in concreto le pattuizioni del
contratto di rendita vitalizia omettendo di considerare il risultato
economico: non era stato valutato il valore dei beni ceduti. La
preventivabile sproporzione fra le rispettive prestazioni nasceva dal
fatto che, anche considerando la più rosea delle prospettive
sopravvivenza, i convenuti avrebbero in ogni caso conseguito un
vantaggio, atteso il modesto importo della rendita corrisposta rispetto
al valore dell’immobile ceduto.
1.2. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il contratto di vitalizio ha natura di
contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di
incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà
alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del
rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea è riscontrabile
9

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Valeria Argia

tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore
o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero
quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte
per malattia o per età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto

Nella specie,

la sentenza ha ritenuto il carattere aleatorio del

contratto, pur avendo accertato che il vitalizio era di poco superiore
alla rendita ricavabile dall’immobile, limitandosi a considerare, da un
lato, la possibilità di sopravvivenza della ricorrente , peraltro di 76
anni, rapportandola alla durata media della vita delle donne (83 anni),
e dall’altro, l’importo della rendita vitalizia senza compiere una
verifica circa il valore dell’immobile trasferito e la (eventuale)
sproporzione rispetto alla rendita erogata

in

rapporto alla

sopravvivenza del vitaliziando. Ed invero, occorreva valutare se, anche
considerando il protrarsi della vita della vitalizianda oltre quella
preventivamente i vantaggi

media, sarebbe stato possibile determinare
derivanti dal contratto ovvero verificare
conclusione del contratto, il

rischio

se, al momento della

per il vitaliziante ed il

vitaliziato fosse identico : il che sarebbe stato da escludere ove la
prestazione posta a carico del primo non fosse stata tale da potere
intaccare il valore rappresentato dal cespite trasferito
In sostanza, la decisione non ha tenuto conto della eventuale
sproporzione – obiettivamente valutabile al momento della stipulazione
del contratto- fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento
della proprietà dell’immobile)rispetto all’importo della rendita da
3

di causa (Cass.10798/2008; 19763/2005;117/1999).

corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato:tale
sproporzione, traducendosi in un evidente vantaggio per il primo,avrebbe
dovuto indurre ad escludere l’aleatorietà del contratto,che consiste
nella obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente

La sentenza va cassata con rinvio,anche per le spese della presente
fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di
Firenze.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016
Il Cons. estensore

Il Presidente

derivanti alle parti dalle prestazioni.

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