Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4824 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4824 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 11189-2008 proposto da:
OFFICINE MECCANICHE FERROVIARIE SALENTO SRL in
persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO
SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI
CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato LICCI
VINCENZO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LECCE l, AGENZIA
DELLE ENTRATE, EQUITALIA LECCE SPA;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- intimati –

avverso

la

sentenza

n.

29/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il
09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso,
assorbito il secondo.

udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 11189(2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n.
29/22/07, depositata il 9.3.2007 confermava, rigettando sia il ricorso principale del ricorrente ,sia
quello incidentale dell’Ufficio, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n.
92/04/2006 che confermava l’avviso di liquidazione Registro e Invim, per l’anno di imposta 2003,
emess o nei confronti della società Officine Meccaniche Ferroviarie Salento s.r.1., rilevando la

131/1986, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Lecce, depositata in
data 5.3.1993
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 , comma terzo, d.p.d. 602/1973 , nel testo vigente
nell’anno 1993,1amentando l’omessa applicazione di tale articolo anche all’imposta di registro;
violazione e falsa applicazione dell’art. 57 D.Igs 546/92 rilevando come la richiesta applicazione
del termine quinquennale di decadenza, previsto dall’art. 20 d.lgs 472/1997 non costituiva domanda
nuova, essendomstato formulato nei motivi aggiunti presentati in primo grado.
L’ Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Va premessa l’inammissibilità di entrambi i

quesito di diritto risolventesì il primo,

nell’interrogazione se sia stata violato l’art. 17 , comma terzo, d.p.d. 602/1973 e il secondo sulla
ammissibilità dei motivi aggiunti, entrambi non circostanziati in relazione alla specifica fattispecie e
tali dunque da non rendere possibile una risposta ai quesiti che di per sé consenta di decidere i
motivi.
Comunque, entrambe le censure sono infondate.
Rispetto alle ragioni sollevate dalla ricorrente, appare assorbente, ai fini del rigetto del suo ricorso,
osservare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che le disposizioni – come il D.P.R. n. 602
del 1973, art. 17 (corrispondente all’attuale art. 25 del medesimo D.P.R.) – che scandiscono termini
di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base a dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ovvero in base ad accertamenti divenuti definitivi, presuppongono che si verta sempre
in tema di attivita’ di esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione
e/o per acquiescenza. Invece i termini di decadenza non si applicano allorche’, come nella specie, vi
sia stata una decisione giurisdizionale a monte dell’azione esecutiva, in quanto gli effetti del
1

tempestività dell’atto, notificato nel termine decennale di prescrizione, previsto dall’art. 78 d.p.r.

.SE1\1-rr- D
Al SEN:.,

A.71n,zr

N.131
MATERIA 1RI1311

giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza esauritasi in seno al
rapporto giuridico (bilaterale) d’imposta (Cass. S.U. 25790/2009). Tale pronuncia, sebbene
riferentesi allo specifico tema dell’irrogazione delle sanzioni, e’ estensibile, per identita’ di ratio
alla fattispecie in esame coinvolgente la riscossione a mezzo di cartella conseguente ad avviso di
accertamento confermato con sentenza passata in giudicato. Tanto consente il superamento della
contraria tesi pure rinvenibile in giurisprudenza (ad es. Cass. 2009/13333), in quanto, se vi sia stata
– come nella specie – contestazione della pretesa fiscale, il titolo in base al quale viene intrapresa la
Le Sezioni Unite cit. hanno chiarito che “in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini
di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma
soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c.”.
Conseguentemente il diritto di credito dell’Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e
sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine
ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve,
perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario
in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'”actio iudicati” dettata dall’art. 2953 cod. civ.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012)
Ne discende il rigetto del ricorso della società contribuente, in ragione del decisivo principio di
diritto che l’istituto della decadenza dell’iscrizione a ruolo, invocato a presidio della domanda di
annullamento del suddetto atto, non e’ applicabile alla riscossione conseguente a decisione
giudiziaria passata in giudicato.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

riscossione non e’ piu’ l’atto amministrativo, ma la sentenza.

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