Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4824 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 15/02/2022), n.4824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2928/2015 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., in persona del

legale rappresentante p.t., corrente in Palermo, con l’avv. Accursio

Gallo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Di

Stefani in Roma, alla via G.P. Palestrina n. 19;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia, Palermo, n. 2091/30/14 pronunciata il 10 giugno 2014 e

depositata il 19 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La privata contribuente proponeva ricorso avverso un’intimazione di pagamento e la prodromica cartella esattoriale emessa dall’Agenzia della Riscossione per somme iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria e relative all’omesso versamento Irpef, contributi sanitari, interessi e sanzioni sino all’anno 1993.

2. Il giudizio di primo grado veniva però dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale perché notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvenuta consegna dell’atto di intimazione. A fronte di un atto ricevuto in data 18.06.2021, la ricorrente consegnava il ricorso per la notifica in data 03.10.2012, e quindi oltre il termine in scadenza il giorno 02.10.2012, tenuto anche conto della sospensione feriale.

3. Ricorreva in appello la contribuente, cui resistevano tanto l’Amministrazione finanziaria quanto l’Agente della riscossione.

4. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti risultava che la relata di notifica dell’intimazione di pagamento fosse in bianco, non recando né le generalità, né la qualifica, né la sottoscrizione del soggetto che aveva curato la notifica né, infine, la data, con conseguente declaratoria di inesistenza della notifica. Dichiarava poi illegittima la suddetta intimazione per insussistenza del credito, tenuto conto che i tributi erariali riguardavano l’anno d’imposta 1993 e l’Agente della riscossione non aveva provato il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, ad essa prodromica, nell’ordinario termine decennale.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agente della Riscossione, che svolge due censure, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato. Rimane intimata la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con la prima doglianza la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, degli artt. 137,149 e 156 c.p.c. nonché degli artt. 153 e 155 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Segnatamente lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Afferma che, essendosi perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento in data 18.06.2012, il ricorso doveva essere dichiarato tardivo perché proposto oltre il termine decadenziale di legge, come risultava dalla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1 Critica la decisione della CTR che aveva dichiarato l’illegittimità dell’atto d’intimazione anche per non aver l’Agente della Riscossione provato il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, ad esso prodromica, nell’ordinario termine decennale. Afferma di aver depositato, nel corso dei giudizi di merito, l’estratto di ruolo e la relata di notifica della cartella da cui si evinceva il perfezionamento della sua notifica in data 01.06.2001.

3. Il primo motivo ha natura pregiudiziale ed assorbente ed è fondato.

3.1 Occorre premettere che le decisioni dei due gradi di merito si fondano su alcune circostanze di fatto incontroverse. Invero, in relazione all’intimazione di pagamento, la decisione di primo grado fissa al 18.06.2012 la data di perfezionamento della sua notifica, mentre la CTR dichiara la mancata indicazione di qualsivoglia data per essere la documentazione stata prodotta “in bianco”, seppure attesta essere versata in atti la cartolina di ricevimento al 18 giugno 2012 della raccomandata che ha recapitato l’atto impositivo poi impugnato, seppur tardivamente.

Ne consegue che la notifica ha raggiunto il suo scopo ed ha posto la contribuente nelle condizioni di difendersi, esperendo l’azione ancorché a termini scaduti, donde la fondatezza del primo motivo.

4. Il secondo motivo resta assorbito.

Il ricorso è quindi fondato, dev’essere accolto e, non sussistendo altri accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di legittimità in favore dell’incaricato per la riscossione che liquida in Euro duemilatrecento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA