Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4824 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4824 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 20669-2015 proposto da:
CUVA ANGIOLETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELIERIA della CASSAZIONE,
rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente contro

FURNARI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. RG. 1642/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 21/04/2015;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/ 07/ 2017

dal Consigliere Dott. MILENA

FALASCHI.

La Corte d’appello di Catania, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato

Francesco Furnari nei confronti di Angioletta Cuva per il pagamento degli
onorari per le prestazioni professionali rese in suo favore avanti alla Corte di
Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 10588/2007, e poi, in sede di
rinvio, avanti alla Corte d’Appello di Catania, condannava con ordinanza la
convenuta al pagamento in favore del professionista dell’importo di euro

1.450,00 oltre spese vive ed accessori di legge, oltre al pagamento delle spese
per il giudizio in corso.
A sostegno di questa decisione la Corte territoriale evidenziava, da un lato, che
il rapporto professionale non era mai stato contestato dalla Cuva, e, dall’altro,
che la stessa aveva provato il pagamento di un solo acconto di euro 200,00 per
il procedimento oggetto di controversia, mentre altri acconti, di cui eccepiva il
pagamento, riguardavano altri procedimenti. Ne conseguiva che la domanda
del Furnari doveva esser accolta, salva la detrazione dell’importo di curo
200,00.

Avverso la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la Cuva
Angioletta formulando otto distinti motivi.
Resisteva l’avv. Francesco Furnari con apposito controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente
comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.
Ric. 2015 n. 20669 sez. M2 – ud. 07-07-2017
-2-

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Atteso che:
è prioritaria la verifica della ammissibilità del ricorso rispetto al merito dello
stesso.
Come rilevato dalla proposta preliminare, il ricorso è da ritenere
inammissibile, a norma degli artt. 82, comma 3 e 365 c.p.c., poiché è stato

medesimo ricorso, di essere rappresentata e difesa da se stessa ai sensi degli
artt. 3,4, 24 e 111 della Costituzione, senza che l’atto contenga la necessaria
sottoscrizione, prevista a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato
iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori.

Del resto le norme sopra invocate non possono ritenersi abrogati o modificati
dall’art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici,
ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e art. 6, comma 3, lett. c) della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L
4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza
alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. n. 23925 del 2012).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Ric. 2015 n. 20669 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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presentato personalmente dalla Cuva, la quale afferma, in epigrafe al

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in
favore del controricorrentr in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
dall’art. 1, coma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI 2^ Sezione Civile, il 7

luglio 2017.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito

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