Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4823 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4823 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 6212-2008 proposto da:
CAPRARELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio GABBANI e
dell’avvocato D’AMICO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso

la

sentenza

n.

619/2006

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
30/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 6212/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio„ con sentenza n. 619/39Y06, depositata il
30.1.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n.
63/08/2004, dichiarava la legittimità dell’avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro, a
seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale di Latina 97/08/99, passata in
giudicato, ritenendo possibile la rinnovazione, nei termini di decadenza, del precedente atto di

nel contenuto recante lo stesso numero di protocollo.
Proponeva ricorso per cassazione Caprarelli Michele deducendo i seguenti motivi:
a) errata applicazione dell’articolo 43 del d.p.r. 600/1973, in relazione all’articolo 360, numero tre,
c.p.c.rilevando l’illegittimità del secondo avviso di liquidazione, non giustificato da elementi
conosciuti o emersi successivamente, ma emesso solo per correggere a posteriori il vizio formale
del difetto di sottoscrizione del precedente avviso di liquidazione;
b) errata applicazione dell’articolo 53,57 legge 413/ 1991, in relazione all’articolo 360, numero tre,
c.p.c., rilevando l’illegittimità dell’avviso di liquidazione riferita a un periodo oggetto di condono
ex 1. 413/ 1991.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso va rilevato che l’ufficio ha provveduto a notificare, nel
termine triennale, altro avviso di liquidazione completo di sottoscrizione, a rettifica del precedente
avviso non sottoscritto.
Non è applicabile alla fattispecie dell’articolo 43, comma tre d.p.r. 600/ 1973 che disciplina
l’accertamento delle imposte sui redditi, trattandosi di imposta di registro.
L’Amministrazione, in mancanza di una norma ostativa, può emanare nei termini di decadenza,
nell’esercizio del potere di autotutela, atti sostitutivi di quelli precedenti, ancorché identici nel
contenuto e con lo stesso numero di protocollo dell’atto sostituito.
Questa Corte ha già rilevato che è legittimo il comportamento dell’amministrazione finanziaria che
annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell’esercizio del potere generale
di autotutela, diverso dal potere previsto dall’art. 43, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, lo

1

liquidazione affetto da vizi ( mancanza di sottoscrizione da parte dell’ufficio) , ancorché identico

SENTE Di
AI S1Ns:
N. 13!
MATERIA TRIi3U

sostituisca con un nuovo avviso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 19064 del 12/12/2003).
Né è preclusivo dell’intervento sostitutivo la circostanza che il giudizio sul primo atto fosse ancora
pendente.
2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto censura la sentenza sotto il profilo
dell’errata applicazione della legge 413/ 991, mentre il vizio avrebbe dovuto essere formulato quale
violazione dell’articolo 112 c.p.c. non essendosi la CTR pronunciata al riguardo.
non rileva ai fini dell’imposta di registro, solidalmente dovuta da tutti i contraenti.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in €.2.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

Il motivo è comunque infondato in quanto la domanda di condono era inerente all’imposta Invim e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA