Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4823 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33402/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Rende alla via G. De

Chirico n. 225, rappresentato e difeso dall’avv. L. S. Quaglio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1847/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da S.A. cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del tribunale di Catanzaro chef confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, secondo quanto riportato dalla Corte d’appello, ha riferito di essere fuggito dal Mali a causa della guerra iniziata il 18.11.12 allorquando i ribelli attaccarono il suo villaggio, mentre,,, egli stava al pascolo, dichiarando, da una parte, di essere stato arrestato dai ribelli del (OMISSIS) e dall’altra, che a seguito di tale attacco era fuggito in Algeria insieme a molti altri abitanti del villaggio e successivamente in Libia, e dichiarando di non voler più fare ritorno nel proprio paese per paura di essere ucciso dai ribelli.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione delle norme di diritto inerenti la disciplina sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo, ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello ha motivato sui fatti di pertinenza del paese d’origine in modo difforme rispetto a quanto richiedeva l’attuale situazione politica del paese di provenienza del ricorrente; (ii) – (iii) sotto un secondo profilo e terzo profilo, per violazione delle norme inerenti la disciplina riguardante il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello non avevano preso in considerazione la minore età del richiedente quando costui fuggì dal proprio paese e dalla conseguente vulnerabilità in caso di rimpatrio per la difficoltà del reinserimento sociale dopo svariati anni di assenza e non avendo altri familiari nel paese d’origine, essendo la madre stata uccisa dai ribelli; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione delle norme inerenti la disciplina riguardante il diritto alla protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, alla luce non solo delle dedotte situazioni di vulnerabilità ma anche del percorso di integrazione sociale svolto anche all’interno di una famiglia che lo ha accolto.

Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perchè non censurano la ratio decidendi sul giudizio di non credibilità (vedi p. 7 della sentenza impugnata); inoltre, la Corte d’appello ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede (se congruamente motivato come nella specie), sulla base di fonti informative aggiornate (rapporti annuali del Segretariato delle Nazioni Unite, World report 2018 Mali, ed altri) che nella zona di provenienza del ricorrente, non vi è conflitto al livello di guerra civile, nè violenza indiscriminata, tale da costituire grave pericolo di vita qualora il ricorrente dovesse tornare nel proprio paese. Inoltre, i motivi in oggetto, propongono inammissibilmente esclusivamente censure di merito.

Il quarto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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