Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4821 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4821 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1670-2008 proposto da:
BENVENUTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell’avvocato
PETROLO MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BECCHI MARIA ISABELLA giusta delega in calce;
– ricorrente –

2014
21

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso la sentenza n. 71/2006 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che

R.G. 1670/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 71/06/06, depositata il
2_4.11.2006, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena che
riteneva la legittimità della cartella di pagamento relativa alla imposta di registro + Invim, per
l’anno di imposta 1992, nei confronti di Benvenuti Paolo, a seguito di sentenza della CTR n.
09/28/00, divenuta definitiva il 2.4.2001.
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento agli arti. 9 bis e 12 1. 289/
2002, in relazione all’art. 360,n. 3 e 5, c.p.c. per aver escluso analogicamente e estensivamente
l’applicazione del condono alla controversa tributaria instaurata dalla ricorrente, nonostante
l’imposta fosse maturata in data precedente al 30/6/2001, anche se il relativo ruolo è stato reso
esecutivo successivamente a tale data;
b) violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 9 bis e 12 1. 289/ 2002, in relazione
all’art. 360,n. 3 e 5, c.p.c., per avere erroneamente escluso la incostituzionalità degli artt. 9 bis e 12
1. 289/ 2002,in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione un punto decisivo della
controversia per avere la CTR omesso di pronunciarsi circa la mancanza di prova da parte
dell’amministrazione finanziaria della data esatta in cui la stessa ha reso esecutiva la cartella
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Pur prescindendosi dai profili di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso con cui si
deduce contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, (cfr. Corte
cass. III sez. 7.5.2007 n. 10295), nonché dalla mancanza di autosufficienza degli stessi, entrambi
vanno disattesi.

Va preliminarmente rilevato che, a prescindere dai motivi di ricorso, il contribuente non può,
comunque, avvalersi della definizione agevolata essendosi formato il giudicato, relativamente alla
imposta di registro + Invim, per l’anno di imposta 1992, nei confronti del ricorrente, a seguito di

1

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

ESENTE D
AISITh.

M.jU-í\

sentenza della CTR n. 09/28/00, divenuta definitiva il 2.4.2001, così come rilevato dalla CTR della
Toscana.
2. In relazione al primo motivo, appare assorbente di ogni altro censura l’ avvenuta l’iscrizione a
ruolo della imposta successivamente al 30 giugno 2001 per cui il contribuente non potrebbe,
comunque, avvalersi del condono, non potendo attribuirsi la successiva iscrizione a ruolo oltre tale
data a una scelta arbitraria dell’ufficio, che può formare il ruolo entro il termine di decadenza così
come rilevato dei primi giudici e non essendo ammissibili interpretazioni analogiche della
3. Anche il secondo motivo è infondato, non ravvisandosi profili di illegittimità costituzionale
sulla normativa relativa al condono in quanto il riferimento temporale alla consegna dei ruoli al
concessionario appare giustificato dalla applicabilità del beneficio a chi abbia debiti tributari già
iscritti al ruolo, con un limite temporale che risponde all’esigenza di certezza (cfr Corte Cost. n.
69/1980), inoltre, il principio di parità di trattamento dei contribuenti non è inciso ” da norme che
condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco (fino ad una
eventuale esclusione dei medesimi) ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell’entrata in
vigore della legge che li contempla” Corte Cost.n. 148/1967; cfr anche Corte Cost. n. 96 e 119 del
1980 e Corte Cost. n. 294/1997).
4. Anche il terzo motivo va disatteso.
Non essendo controversa la circostanza che il ruolo sia stato reso esecutivo in epoca successiva al
30 giugno 2001, individuare l’esatta data non costituisce fatto decisivo della controversia. Peraltro
l’ufficio, nella memoria di costituzione, ha evidenziato che la data risulta dalla cartella stessa, in
possesso del contribuente che avrebbe potuto, quindi, agevolmente venirne a conoscenza,
trattandosi di atto notificato allo stesso, alla cui pagina due si legge “ruolo n. 2003/766 reso
esecutivo in data 3/11/2003”
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in €.5.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

disciplina sul condono, di natura eccezionale.

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