Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4821 del 26/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4821 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12880-2011 proposto da:
CORTINOVIS

PIETRO (CRTPTR49H28C789E) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo
studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO
BONFANTI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente
contro
2012
9827

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 26/02/2013

avvocati CALIULO LUIGI, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controri corrente nonchè contro

di Cassazione;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1029/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA del 30.11.2010, depositata il 03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Franco Di Lorenzo
che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo
che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto
del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva
rispetto alla relazione scritta.

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte

R.g. 12880/2011 – Udienza 14.12.12
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi
dell’art.380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile
iscritto al R.G.12880 del 2011,
“Rilevato che con sentenza della Corte d’Appello di Brescia è

stata respinta l’impugnazione avverso la sentenza di primo
grado che aveva rigettato la querela di falso proposta da
Pietro Cortinovis nei confronti della notificazione della
pronuncia del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, emessa in
data 25-26/1/2002, effettuata dall’INPS, ritenendola non
avvenuta nella data e con le modalità indicate nella relata
(“nel domicilio eletto presso l’avv. Domenico Bonfanti, via
Casalino 27 Bergamo a mani di Roberta Mazzoleni, impiegata
addetta allo studio, esso al momento assente…in data
6/3/2002″):
Rilevato, inoltre, che nel giudizio a quo, sospeso ai sensi
dell’art.225 e 295 cod. proc. civ., la parte appellata aveva
dedotto la tardività della proposizione dell’appello, proprio
in considerazione della notificazione oggetto di querela;
Rilevato, infine, che la sentenza della Corte d’Appello ha i
ii
respinto l’impugnazione, condividendo la valutazione delle
risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado e
ritenendo, in conclusione, non provata la dedotta falsità
della notifica della sentenza del Tribunale di Bergamo,
relativa ad una causa previdenziale intercorsa tra le parti;

3

1/

Considerato che avverso la sentenza di secondo grado relativa
alla querela di falso è stato proposto ricorso per cassazione
affidato ai seguenti due motivi :
a)Violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la
Corte d’Appello dedotto 1″insufficienza del quadro probatorio

da una circostanza errata ovvero l’esistenza di un rapporto di
lavoro dipendente tra la teste Mazzoleni e l’avvocato del
querelante. Sulla base di questa errata valutazione la Corte
d’Appello avrebbe posto sullo stesso piano la deposizione del
teste Visconti (l’ufficiale giudiziario esecutore materiale
della notifica contestata) e della teste sopraindicata che ha
sempre negato di aver ricevuto tale atto e che risulta
dipendente dell’altro legale dello studio professionale. b)
violazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. in correlazione
con l’art.116 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione su
un punto decisivo della controversia per avere la Corte
d’appello ritenuto necessario ai fini del raggiungimento della
prova per presunzioni, l’esistenza di un nesso di necessarietà
assoluta ed esclusiva tra il fatto noto e quello ignoto invece
che un canone di ragionevole probabilità, con riferimento ad (I
,
alcune circostanze incontestabilmente emerse dall’istruzione
I
probatoria quali : il riconoscimento da parte dell’ufficiale ‘
giudiziario del numero molto elevato di notifiche normalmente
eseguite presso lo studio legale in questione e la possibilità
conseguente di

un disguido;

il

cattivo

funzionamento

4

dell’ufficio notifiche e la non corrispondenza alla prassi
usuale delle modalità di notificazione adottate nel caso di
specie (notifica non urgente eseguita il giorno stesso della
richiesta);

Corte una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella
effettuata, con ampia ed esauriente motivazione, dalla Corte
d’appello, in contrasto con il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale spetta
esclusivamente al giudice del merito, con giudizio
incensurabile in sede di legittimità, individuare le fonti del
proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le istanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti,
mentre alla Corte di Cassazione è conferito il potere di
controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal
giudice di merito (Cass. 15489 del 2007; 6288 del 2011; con
specifico riferimento al ricorso alla prova presuntiva Cass.
10847 del 2007; 8023 del 2009; con riferimento
all’incensurabilità della valutazione di attendibilità dei
testimoni Cass. 42 del 2009);
ritenuta in particolare la piena coerenza logica della
motivazione in ordine alla valutazione comparativa della
deposizione della teste Mazzoleni, correttamente ritenuta

5

ritenuto che con i motivi sopra illustrati si richiede alla

dalla corte d’Appello, dipendente dello studio legale e non
dell’avvocato della parte ricorrente nonché l’esame puntuale e
critico di tutti gli elementi indiziari dedotti in ricorso al
fine di censurare il ragionamento presuntivo effettuato nella

ritenuto, in conclusione, che ove si condividano i rilievi
sopra svolti, deve essere dichiarata l’inammissibilità del
ricorso”;
Ritenuto che n ricorrente ha depositato memoria ex art. 380
bis cod. proc. civ.;
Ritenuto che il Collegio condivide integralmente il contenuto
e la soluzione prospettata nella relazione, anche alla luce
delle osservazioni contenute nella memoria depositata dal
ricorrente, in quanto centrate su un elemento di fatto (il
rapporto di lavoro con lo studio legale e non con l’avvocato
Bonfanti, della teste Mazzoleni) ampiamente considerato nella
pronuncia impugnata e su una diversa valutazione degli
elementi di fatto sui quali si è fondata la decisione
impugnata, non risultando al riguardo alcuna omissione o
trascuratezza

ma soltanto una divergenza netta e non

censurabile in sede di legittimità, del peso probatorio delle
singole circostanze;
Ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile
P.Q.M.

6

sentenza impugnata;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in
E 5200 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2012

Il Giudice est.

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