Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4821 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33751/2018 proposto da:

S.F.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Sante Monti del Foro di Macerata in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F.G., nato a (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato l’ordinanza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso volto ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi.

3. Il Ministero dell’interno non ha opposto attività difensiva.

4. Il ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. I primi tre motivi di ricorso attingono la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che il racconto del richiedente – che aveva riferito di essere di religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico dei (OMISSIS), sostenitori dell’ex Presidente G.L., di cui la nonna era esponente di spicco in quanto presidente delle donne di G., e di essere stato costretto a lasciare il suo Paese a causa delle persecuzioni subite dal gruppo etnico avverso dei (OMISSIS) – non fosse credibile per la vaghezza, l’assenza di riferimenti specifici, l’inidoneità della documentazione, alcune contraddizioni con riferimento ai dati temporali della morte del padre e della nonna, l’incredibilità del fatto che egli fosse stato riconosciuto a causa della maglietta che indossava.

6. In particolare, come primo motivo il richiedente deduce la motivazione apparente sulla valutazione di non credibilità del richiedente e la violazione dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007;

7. come secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 3 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, relativo al documento n. 5 allegato all’atto di appello attestante l’appartenenza del padre ai militari che combattevano a sostegno dell’ex Presidente G.;

8. come terzo motivo deduce la viol9zione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 6, art. 14, lett. b), per non avere la Corte di merito accertato la credibilità con riferimento alla coerenza con l’attuale situazione del Paese di provenienza ed alla capacità delle autorità statuali di fornire protezione.

9. Il ricorrente deduce poi come quarto motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Valorizza il documentato percorso di integrazione compiuto in Italia (contratto di lavoro in corso, dichiarazione dei redditi del 2017, buste paga) e la situazione di vulnerabilità derivante dalle condizioni del paese di provenienza.

10. I primi tre motivi sono fondati.

Occorre qui ribadire che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14/11/2017, n. 26921).

11. Nel caso in esame, la Corte di merito ha negato credibilità alle dichiarazioni del richiedente, valorizzando un aspetto marginale quali le discrasie riscontrate sulla data della morte del padre e della nonna, disattendendo la documentazione prodotta senza motivare le ragioni della ritenuta inidoneità.

12. Inoltre, non ha acquisito informazioni aggiornate sulla situazione del paese di provenienza in merito alla dedotta sussistenza, anche dopo le elezioni presidenziali del 2014, dei riferiti conflitti interetnici ed interreligiosi.

13. I primi tre motivi di ricorso devono quindi essere accolti.

14. Resta assorbito il quarto motivo, che ha ad oggetto la protezione umanitaria, da trattarsi solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

15. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione che dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie e in coerenza con i principi esposti e dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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