Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4821 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18300/2012 proposto da:

FRATELLLI M.S.L. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/02/2012 r.g.n. 251/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato POLLAROLO ERNESTINA;

udito l’Avvocato Avvocato CHITI PILADE MARIO per delega Avvocato

MARINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 73 del 2012, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Fratelli M.S.L. s.p.a. al fine di ottenere la condanna dell’Inail alla restituzione del 90 % dei premi pagati negli anni 1994/1997, prevista per i soggetti colpiti dall’ alluvione verificatasi in Piemonte nel novembre 1994, ai sensi del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3 quater, comma 1 (conv. in L. n. 17 del 2007).

La Corte riteneva che I’ impresa fosse decaduta dal beneficio, avendo presentato la domanda di restituzione il 4.12.2008, e quindi in data successiva al termine del 31.7.2007, inizialmente previsto dall’art. 4, sopra richiamato e successivamente differito dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007.

La Fratelli M.S.L. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Inail. La società ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censura la soluzione adottata dalla Corte territoriale per la ritenuta violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007, in combinato con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e con la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.. Sostiene che l’imposizione del termine del 31.7.2007 sarebbe collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento dei premi non effettuato, per modo che l’impresa che abbia effettuato il versamento potrebbe invece ripeterlo nel rispetto degli ordinari termini di prescrizione.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Ripercorrendo il percorso motivazionale già effettuato da questa Corte in numerosi recenti arresti sulla medesima questione (v. tra gli altri da ultimo Cass. n. 21379, 21380 e 21381 del 2016), occorre premettere che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7-bis (conv. con L. n. 22 del 1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell’importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007).

2.2. Nei richiamati arresti, questa Corte di legittimità ha chiarito che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

2.3. Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

2.4. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve poi darsi continuità alla recente sentenza di questa Corte n. 12603 del 17 giugno 2016, che ha escluso che l’imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l’impresa che abbia effettuato il versamento possa invece ripeterlo nei (soli) termini di prescrizione: al contrario, deve ritenersi che una differenziazione tra la posizione di chi abbia provveduto al versamento dei contributi e chi non vi abbia provveduto non è sostenibile nè su un piano testuale, nè su un piano logico-sistematico. Sotto il profilo testuale, si è rilevato che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nel prevedere che le disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, si applicassero anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che fossero stati destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, ha previsto che costoro “possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, citato comma 17”: ed è evidente che, se il riferimento alle “modalità di rateizzazione” è logicamente da intendersi come correlato all’ipotesi di versamenti non effettuati, la locuzione “regolarizzare la propria posizione” è invece suscettibile di riferirsi ad entrambe le ipotesi, presupponendo semplicemente la pendenza di termini entro i quali conformare allo ius superveniens il fatto considerato dal legislatore (id est, il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da parte delle imprese destinatarie dei provvedimenti agevolativi previsti a seguito dell’alluvione). Tanto è vero che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nel prevedere che la posizione dell’interessato si definisca “in maniera automatica” con il versamento “dell’intero ammontare dovuto (…) diminuito al 10 per cento”, si riferisce ad un importo non contestato (o non più contestato) dal privato e/o, a fortiori, ad una somma determinata in via definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato, con ciò attribuendo al giudicato sulla determinazione dell’importo dovuto la natura di mero presupposto di fatto per la corretta quantificazione dell’agevolazione e non già di ostacolo alla sua fruizione (cfr. Cass. n. 11133 del 2010, cit.).

2.5. Si è poi aggiunto che, sotto il profilo logico-sistematico, rilevano le medesime considerazioni già svolte da questa Corte a sostegno dell’ interpretazione del testo normativo che estende la provvidenza anche alle imprese che avevano già provveduto al pagamento dei contributi: una volta acclarata la struttura unitaria dell’agevolazione, se è irragionevole ex art. 3 Cost., comma 1, ritenere esclusi quanti hanno già pagato (v. al riguardo Cass. n. 11247 del 2010, cit.), altrettanto irragionevole è ritenere che essi possano beneficiarne al di fuori dei termini di decadenza previsti per coloro che non hanno ancora pagato, non essendovi per il legislatore differenza alcuna tra la “definizione” (o “regolarizzazione”) della posizione previdenziale mediante il pagamento del solo 10% del dovuto o attraverso il rimborso del 90% di quanto versato.

2.6. E’ poi appena il caso di precisare che non potrebbe prospettarsi l’impossibilità logica di presentare una domanda di rimborso in epoca anteriore ai pronunciamenti di questa Corte che hanno riconosciuto che anche a quanti avevano già pagato i contributi avevano la possibilità di accedere alla provvidenza in questione: la molteplicità dei significati resi possibili dalla locuzione impiegata dal legislatore non toglie che la norma giuridica trovi pur sempre la sua fonte di produzione nella legge (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 15144 del 2011) e, se è vero che la mediazione del giudizio è necessaria affinchè la volontà generale contenuta nel testo di legge diventi norma particolare del caso concreto, non è meno vero che l’incertezza che de facto connota l’esperienza fino al definitivo formarsi del giudizio è de iure irrilevante, appunto perchè la volontà della legge è un universale che comprende in sè tutta l’esperienza (ciò che in dottrina si suole riassumere nella formula secondo cui tutte le sentenze hanno natura dichiarativa).

2.7. Non viene qui in rilievo l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, considerato che la norma ha riguardo al diritto all’accesso alla tutela giurisdizionale, mentre nel caso si tratta di una decadenza di natura sostanziale per la proposizione della domanda amministrativa. Nè sussiste un diritto costituzionalmente garantito all’intervento statale che sollevi i danneggiati in caso di calamità naturali, dovendo esso necessariamente essere modulato dal legislatore in relazione alle valutazioni di impatto anche economico per le finanze pubbliche.

2.8. Resta da dire che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come sostenuto dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Va premesso che la disposizione in esame ha previsto che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Ls. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni”, e ha aggiunto, per quanto qui interessa, che “il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

Benchè in alcuni obiter dicta di questa Corte si sia affermato, argomentando dall’assimilazione introdotta in forma generale dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, che la disposizione in esame rileverebbe anche per le domande di rimborso presentate dai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 (cfr. in tal senso specialmente Cass. nn. 6685 e 6686 del 2015), ritiene il Collegio che tanto non possa sostenersi in considerazione del fatto che il D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, ha distinto inequivocabilmente i termini di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese e per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, prevedendo per i primi, al comma 1, che “il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, è differito al 31 luglio 2007”, e disponendo per i secondi, al comma 2, che “i termini di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, sono differiti al 31 dicembre 2007”. E poichè è precisamente (e soltanto) la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis (il quale, sotto la rubrica “Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa”, ha disposto, per quanto qui interessa, che “del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007” fossero sostituite “dalle seguenti: 31 marzo 2008”), ritiene il Collegio che la previsione di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia calcolandoli “a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”, abbia presupposto e, quel che più conta, mantenuto inalterata la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con consequenziale inapplicabilità ai beneficiari della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17.

Tale differenziazione non appare peraltro sospettabile di introdurre disparità di trattamento rilevanti ex art. 3 Cost., comma 1, sol che si pensi alla diversità della platea dei destinatari dei due benefici, alle diverse conseguenze che ne discendono in termini di oneri per il bilancio pubblico e all’impossibilità di prendere in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell’eguaglianza, “qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire” (così Corte cost. n. 5 del 2000).

3. In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, il ricorso dev’essere rigettato, essendo stata la richiesta di rimborso L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, presentata oltre il termine di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007).

4. L’esito del giudizio, precludendo l’indagine in ordine all’esistenza del diritto dal cui esercizio la parte è decaduta, esonera dall’esame delle conseguenze della decisione della Commissione Europea del 14.8.2015, che ha ritenuto all’art. 1 che i provvedimenti legislativi che istituiscono i benefici in questione nel presente giudizio siano stati adottati in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e le misure stesse siano incompatibili con il mercato interno.

5. L’assenza di precedenti arresti di questa Corte sulla specifica questione nel momento in cui è stato presentato il ricorso per cassazione determina la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA