Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4820 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4820 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 24226-2009 proposto da:
CODIUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

PES PUBBLICITA’ ESTERNA SPECIALE SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 187,

Data pubblicazione: 28/02/2014

z

presso lo studio dell’avvocato LICATA ANTONELLA e
GIORDANO MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI TONNO CLAUDIO giusta delega a
margine;
– controri corrente –

di ROMA, depositata il 23/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 92/2008 della COMM.TRIB.REG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR del Lazio, con sentenza n. 92/36/08, depositata il
23.9.2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato

confronti della SRL PES (Pubblicità Esterna Speciale), per
l’imposta sulla pubblicità relativa all’anno 2002. I giudici
d’appello hanno ritenuto gli atti impositivi carenti di
motivazione, e, comunque, illegittima, ex art 13 della delibera
comunale n. 254 del 1995, l’irrogazione delle sanzioni, essendo
gli impianti stati oggetto di autodenuncia.
Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Roma ricorre
per la cassazione della sentenza, in base a cinque motivi. La
Società contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente deduce “difetto di
motivazione per travisamento dei fatti circa un punto decisivo
della controversia (rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5 cpc) in
correlazione a violazione e falsa applicazione dell’art. 118 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
(rilevante ai sensi dell’art 360 n. 3 cpc)”, per avere la CTR
ritenuto carenti di motivazione gli atti impositivi senza illustrare
gli argomenti in base ai quali “evincere tali carenze” ed in palese
violazione delle norme in materia di motivazione della sentenza.
2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce, nuovamente,
la “violazione e falsa applicazione dell’art. 118 delle

i

gli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Roma nei

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
(rilevante ai sensi dell’art 360 n. 3 cpc)”, formulando il seguente
quesito di diritto: “Dica la SC se sia incorsa in vizio di

cpc, la sentenza del Giudice Tributario che, in materia di
impianti pubblicitari su suolo pubblico, abbia ritenuto che gli atti
impositivi impugnati, contenenti la normativa di riferimento, il
periodo espositivo, la tipologia, l’ubicazione, la categoria
stradale, la tariffa, le dimensioni dell’impianto con i metri
quadrati soggetti ad imposta, gli estremi del verbale di
accertamento elevato dalla Polizia Municipale (con indicazione
del numero e della data di notificazione dello stesso alla parte)
siano carenti di motivazione”.
3. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono
inammissibili, come non ha mancato di rilevare la
controricorrente, per inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis
cpc, applicabile ratione temporis. In base a tale norma, la
censura con cui si deduce un vizio ex art. 360, 1° co, numeri 1, 2,
3 e 4, cpc deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un
quesito di diritto, finalizzato all’enunciazione del principio di
diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di
particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di
cui al n. 5 dell’art. 360 cpc, è richiesta l’esposizione chiara e
sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la
motivazione si assume rispettivamente, omessa, contraddittoria,

2

motivazione in violazione del precetto di cui all’art 118 disp. att.

o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del
2009). 4. Questa Corte ha, poi, precisato (Cass. n. 3530 del
2012) che, in relazione ad una censura in diritto, il quesito

soluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
giuridico generale, e non può, pertanto, essere generico e teorico,
ma deve essere calato nella fattispecie concreta, onde far
comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente
compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. 5. Ne
consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta
di accoglimento del motivo, né può tradursi, proprio come quello
a corredo del secondo motivo, nel mero interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio
(nella specie, riferita alla sussistenza dei requisiti motivazionali
dell’atto, negati dalla CTR). Il dedotto vizio di motivazione è,
invece, totalmente privo del c.d. quesito di fatto.
6. Ad abundantiam, va rilevato che: a) il ricorrente, che
pure ha trascritto gli atti del giudizio, non ha riportato il testo
degli atti d’accertamento impugnati, in violazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione; b) i motivi tendono
a provocare un diverso (e favorevole al ricorrente)
apprezzamento circa il contenuto motivazionale degli atti,
inammissibile in sede di legittimità.
7. L’inammissibilità delle doglianze, con le quali si è
contestata la statuizione d’invalidità dell’atto impositivo, priva il

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assolve alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la

ricorrente d’interesse all’esame del terzo, del quarto e del quinto
motivo, coi quali, rispettivamente, ha dedotto vizio di
motivazione e violazione degli artt 342 cpc e 13, co 2, del d.lgs.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in € 900,00, di cui € 200,00, per spese
oltre accessori.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014f
Il Consigliere estensor

Presiden

n. 471 del 1997, in punto di sanzioni.

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