Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4820 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. I, 28/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18358-2005 proposto da:

BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA COOP. R.L. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 57, presso

l’avvocato AZZARITA MANFREDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BELCREDI REMIGIO, giusta procura speciale per Notaio

Dott. MARCO PORCEDDU CILIONE DI VERONA – Rep.n. 47817 del 29.6.05;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA COOP. R.L. (C.F. (OMISSIS)),

ora BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MASSIMI 94, presso l’avvocato PIGNATARO FRANCESCO PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PICOLLO MASSIMO,

GAGNATELLI FABIO, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

contro

CINEMATOGRAFICA LIGURE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 221/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AZZARITA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 25 febbraio 1993, il giudice delegato al fallimento della società Compagnia Italiana Cinema s.p.a. ha disposto ai sensi dell’art. 44 legge fall., l’acquisizione alla massa attiva delle somme depositate ovvero movimentate dalla società fallita sul conto corrente n. (OMISSIS) ad essa intestato alla stessa ed aperto presso la sede di (OMISSIS) della Banca Popolare di Commercio, compresi i pagamenti eseguiti dalla banca per conto della correntista, il tutto per complessive L. 529.593.509.

A seguito di notifica del decreto e del contestuale atto di precetto, la banca intimata ha provveduto al pagamento della somma di L. 543.059.829 al fine di evitare l’esecuzione coatta, ed ha quindi proposto opposizione avverso il decreto innanzi al Tribunale di Civitavecchia che ne ha disposto il rigetto con sentenza 15.3.95. La somma pagata comprendeva anche l’importo di cinque assegni bancari emessi dalla società fallita con girata piena a favore della Banca Popolare di Novara e da quest’ultima incassati con addebito sul conto corrente dell’emittente.

Con atto di citazione del 25.3.98, Banca Popolare di Commercio ha citato innanzi al Tribunale di Novara la Banca Popolare di Novara per ottenere la ripetizione della somma di L. 105 milioni relativa a questi ultimi assegni.

La convenuta si è costituita ed ha chiamato in causa i terzi giranti dei titoli, rimasti tutti contumaci. La domanda ha avuto esito vittorioso avendone il Tribunale con sentenza – disposto l’accoglimento con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma controversa, oltre rivalutazione ed interessi.

La soccombente Banca Popolare di Novara ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Torino evidenziando che la sua contestazione non riguardava due assegni emessi dalla società Compagnia Italiana Cinema dopo il suo fallimento, ma tre titoli, emessi in data anteriore, il cui controvalore era stato accreditato sul conto dei beneficiari, per due di essi il 31.12.1990 e per un terzo il 4.1.91, prima della sentenza di fallimento, pronunciata il giorno (OMISSIS), seppur con diversa valuta comunque, per due di essi, anteriore a quest’ultima data.

Con sentenza n. 221 depositata il 15 febbraio 2005 e notificata il successivo 5 maggio, la Corte di merito ha riformato la precedente statuizione in relazione alla sola decorrenza degli interessi sulla somma spettante all’attrice in Euro 54.227, 97. Ha confermato che la data dei pagamenti coincideva con quella dell’addebito delle somme portate nei titoli sul conto dell’emittente società fallita, coincidente con la data d’apertura del fallimento.

Il Banco Popolare di Verona e Novara ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti con controricorso dalla Banca Popolare di Commercio ed Industria s.p.a.

subentrata alla originaria attrice, ed illustrati altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente col primo motivo prospetta difetto di motivazione in ordine alla declaratoria d’inefficacia dei pagamenti controversi ai sensi dell’art. 44 legge fall.. La pronuncia della Corte territoriale non renderebbe conto delle sottostanti ragioni, risultando piuttosto fondata su di un apparente automatismo tra la condanna al rimborso in favore della massa pronunciata a danno della BCI e quella successiva a favore di questa disposta a suo carico.

La resistente deduce infondatezza della censura.

Il motivo è infondato.

L’oggetto del gravame, emergente sia dalla narrativa della decisione impugnata che dalla stessa esposizione della vicenda processuale illustrata nel ricorso in esame, ha riguardato l’applicabilità dell’istituto dell’inefficacia in relazione a tre pagamenti, eseguiti mediante incasso dei corrispondenti assegni da parte dei beneficiari, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La decisione impugnata prende posizione su questa questione e la risolve sulla premessa logica, assolutamente pacifica, della non contestata inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo il suo fallimento.

Indi, scegliendo l’ultima tra le tre opzioni rappresentate dall’appellante (1. se occorresse tener conto della data di consegna del titolo, 2. se rilevasse la data di presentazione dell’assegno nella stanza di compensazione, 3. se il pagamento corrispondesse all’addebito del controvalore dell’assegno sul conto dell’emittente), assume realizzato l’indebito pagamento alla data di quest’ultima operazione, eseguita il giorno (OMISSIS), coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di fallimento.

Questo tessuto motivazionale, benchè sintetico, esplica con sufficiente chiarezza il percorso logico che sorregge il decisum che, articolato in sequenza logica sulla base dell’indagine condotta sul thema devolutimi, risponde puntualmente, ed in stretta correlazione, alle argomentazioni difensive dedotte dall’odierna ricorrente nel suo atto di gravame.

Il denunciato vizio è perciò inesistente.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2909 c.c. e art. 112 c.p.c. e correlato vizio di motivazione. Si ascrive alla Corte territoriale duplice errore:

2.1.- per aver pronunciato ultra petita. La BPCI aveva fondate la sua domanda d’indebito sull’assunto che i pagamenti da essa eseguiti erano inefficaci perchè successivi all’apertura del fallimento, non certo adducendo che dovessero concretare indebito per il solo fatto che erano stati dichiarati inefficaci. Stravolgendo la causa petendi, la Corte di merito ha in sostanza affermato l’efficacia riflessa del giudicato;

2.2.- perchè la sentenza d’inefficacia, seppur avesse carattere pregiudiziale, non fa stato nei confronti di essa ricorrente, estranea a quel giudizio.

La contro ricorrente replica al motivo deducendone l’infondatezza.

Anche questo motivo appare privo di fondamento.

La premessa fondante l’iter logico che sorregge la decisione impugnata è rappresenta, come si è già detto, dalla pacifica inefficacia dei pagamenti successivi al fallimento. L’assenza di dibattito sui presupposti dell’azione introdotta dalla BPCI ha assorbito la questione della sussistenza o non dell’automatismo cui si riferisce la censura in esame, siccome era palesemente priva di rilevanza nell’economia della decisione. Il thema decidendum, circoscritto con il gravame alla sola tematica riguardante l’identificazione, ai fini dell’inefficacia, della data in cui dovesse ritenersi eseguito il pagamento dei tre titoli in contestazione, implicava quale logico postulato, l’applicabilità dello stesso istituto quanto meno ai pagamenti anteriori all’apertura del fallimento. I suoi presupposti, siccome non sono stati messi in discussione quanto al titolo fondante, se legale ovvero giudiziale, rimasti perciò estranei al dibattito processuale, non hanno rappresentato oggetto nè di indagine nè di conseguente decisione.

Il denunciato vizio non è perciò sussistente 3.- Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 44 legge fall., ed ancora vizio di motivazione.

La ricorrente pone la questione, effettivo nodo controverso in sede di merito, se per stabilire l’anteriorità del pagamento, dunque la sua inefficacia con riferimento alla data della sentenza di fallimento, depositata nel caso di specie il giorno (OMISSIS), successiva sia alla consegna dei tre assegni, avente a suo avviso effetto solutorio, sia alla presentazione di due di essi nella stanza di compensazione, possa invece tenersi conto, come assume a suo avviso erroneamente la Corte territoriale, della data dell’addebito degli importi corrispondenti sul conto dell’emittente. Il pagamento, attesa la delegazione di pagamento insita nella natura dell’assegno, avviene nel momento in cui il trattario, la Banca attrice, ha eseguito effettivamente il pagamento alla BPN convenuta, avvenuto con la presentazione del titolo per l’incasso. Il motivo segue la sorte dei precedenti.

La Corte d’appello ha correttamente scelto l’ultima delle tre illustrate opzioni.

Ai sensi dell’art. 44 legge fall. sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti “eseguiti” dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. La data del pagamento non è riferita al momento in cui la somma pagata entra nella disponibilità del creditore, come suggestivamente si assume nel motivo in esame, ma a quello in cui viene posto in essere dal debitore l’atto satisfattivo delle ragioni del creditore che procura il depauperamento del suo patrimonio, e giustifica e legittima il trattamento giuridico imposto dall’imprescindibile esigenza di salvaguardia della concorsualità, e per essa dell’integrità della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. Nel caso in cui il pagamento venga eseguito mediante assegno bancario, occorre pertanto aver riguardo alla data d’addebito del relativo importo sul conto corrente del debitore. Accedendo alla tesi propugnata dalla ricorrente, il pagamento, ancorchè eseguito dal debitore poi fallito anteriormente al periodo sospetto, non di meno sarebbe esposto alla revocatoria, ed alla conseguente inefficacia, laddove la relativa somma fosse entrata nella disponibilità del creditore entro detto margine temporale. L’incoerenza sistematica di questa costruzione esegetica è evidente. Nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante assegno bancario.

Tutto ciò premesso, si dispone il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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