Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4820 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4820 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORD INANZA
sul ricorso 15414-2015 proposto da:
LUDOMATIC SNC, in persona dei legali rappresentanti, DAL BO
EDDY, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE
SANCI1S MANGELLI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SERGIO GERIN;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 01/03/2018

AAMS DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, MINIS I ERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimati –

avverso la sentenza n. 725/2014 della COR1E D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILF.NA
FALASQ-II.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Ludomatic s.n.c. e Dal Bò Eddy proponevano opposizione avverso
ordinanza-ingiunzione emessa per aver installato presso un bar due apparecchi
da gioco “Net Shop” non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 110, co. 6,

del TULPS, il Tribunale di Trieste, nella resistenza dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, rigettava l’opposizione.
In virtù di rituale impugnazione interposta dalla Ludomatic s.n.c. e da Dal Bò
Eddy, la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la Ludomatic s.n.c. e Dal
Bò Eddy sulla base di due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la
mancata applicazione dell’art. 3 1. n. 689/81, per aver la Corte di appello
Ric. 2015 n. 15414 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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TRIESTE, depositata il 16/12/2014;

ritenuto esistente l’elemento soggettivo dell’illecito, nonostante essi avessero
acquistato i chioschi “Net Shop” dalla ditta PromoGames, la quale ultima
aveva garantito l’assoluta legittimità delle postazioni Internet) è

privo di

pregio.
La corte territoriale — diversamente da quanto asserito dai ricorrenti – ha in

configurabilità dell’elemento soggettivo nei confronti del Dal Bò, desunto

dalle particolari modalità di funzionamento delle macchine, ben conoscibili
dallo stesso, per cui non si è neanche al cospetto di una violazione dell’art. 3 1.
n. 689/812), non deducendosi una erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge (che implicherebbe necessariamente un problema interpretativo della
stessa). Di converso, nel caso di specie, si allega un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta
interpretazione della nonna di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione.
Si aggiunga che nella doglianza non sono neanche menzionati i parametri
violati, criticandosi la ricostruzione in fatto posta in essere dalla Corte
d’appello, ricostruzione censurabile in questa sede solo quando si denunci, alla
luce della nuova formulazione del n. 5 del primo comma dell’art. 360, l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, il che non è avvenuto da parte dei
ricorrenti. Né i ricorrenti sottopongono a critica la statuizione su cui si fonda
il convincimento del giudice nel desumere il dolo o la colpa in capo al Dal Bò;
anche il secondo motivo (col quale si deduce la falsa applicazione
dell’art. 110 TULPS e la violazione delle norme comunitarie, per aver la Corte

di appello escluso che i totem potessero essere qualificati come giochi

Ric. 2015 n. 15414 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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concreto valutato (come si evince a pag. 7 della sentenza impugnata) la

promozionali, nonostante i terminali non consentissero vincite in denaro) non
può trovare ingresso.
In primo luogo, la censura incorre nei medesimi rilievi indicati con riferimento
al precedente motivo, avendo espressamente la corte territoriale affermato (v.
pag. 6 della sentenza impugnata) che le vincite venivano attribuite in “punti”
convertiti in denaro.
Inoltre sottopone a questa Corte — nella sostanza — profili relativi al merito
della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, per
avere i giudici di merito esposto in modo ordinato e coerente le ragioni poste
a fondamento della loro decisione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ric. 2015 n. 15414 sez. M2 – ud. 07-07-2017
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accreditati su una scheda anonima i quali, a loro volta, potevano essere

e

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida
in favore dei controricorrenti in complessivi €, 2.500,00, oltre al rimborso delle
spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 7
luglio 2017.

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a

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