Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 482 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 11/01/2011), n.482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10534-2008 proposto da:

B.A., M.V., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MA.FR.PA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5318/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 1 dicembre 2006, depositata il

20/02/2007; R.G.N. 5159/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso del 1997 M.V. ed B.A., conduttori di un immobile locato per uso abitativo, chiesero che il tribunale di Civitavecchia determinasse il canone locativo legalmente dovuto e condannasse il locatore Ma.Fr. alla restituzione di quanto versato in eccesso e del deposito cauzionale di L. 3.000.000.

Il locatore eccepì la decadenza dei ricorrenti dall’azione, essendogli stato l’immobile restituito sin dal 7.2.1995 e rappresentò che la domanda di restituzione del deposito era stata già proposta dai conduttori in altro giudizio pendente tra le parti.

Con sentenza depositata il 5.7.2000 il tribunale dichiarò i ricorrenti decaduti dall’azione di accertamento del canone della L. n. 392 del 1978, ex art. 79 e l’inammissibilità della domanda di restituzione, in ordine alla quale essi avevano già ottenuto un provvedimento favorevole.

2.- L’appello proposto dai soccombenti con esclusivo riferimento al capo concernente la domanda di restituzione del deposito, cui aveva resistito il Ma., è stato rigettato dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 5318/06, che li ha anche condannati alle spese del grado.

Ha osservato la corte territoriale che il tribunale di Civitavecchia, decidendo con sentenza del 3.3.2004 in vari giudizi riuniti (fra i quali quello scaturito dalle opposizioni del Ma. ai due decreti ingiuntivi che ciascuno dei conduttori aveva ottenuto dal pretore di Roma per la restituzione della metà del deposito), statuì anche su tale punto, detraendo l’importo a tale titolo complessivamente dovuto dal locatore dalla maggior somma che i conduttori era stati condannati a pagargli a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’immobile. Ha poi rilevato che, poichè la decisione era stata confermata in appello con sentenza del 27.7.2005 e poichè avverso tale sentenza non risultava proposto ricorso per cassazione, la proposizione della medesima domanda risultava preclusa.

3.- Ricorrono per cassazione il M. e la B., affidandosi ad un unico motivo.

L’intimato Ma.Fr. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Sono dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione.

La sentenza è criticata:

a) con riguardo all’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione del deposito nell’erroneo assunto che sul punto si fosse formato il giudicato;

b) con riguardo all’art. 91 c.p.c., per aver condannato gli appellanti alle spese benchè in altra causa la loro pretesa alla restituzione del deposito fosse stata ritenuta fondata.

3.- Il primo profilo di censura è inammissibile in quanto i ricorrenti – affermando che “risulta, tuttavia, dalla documentazione in atti, che avverso la richiamata decisione del tribunale di Civitavecchia sia pendente un ricorso di legittimità il quale ha impedito, ex art. 325 c.p.c., che sulla statuizione in parola potesse formarsi il giudicato ex art. 324 c.p.c.” (penultimo capoverso di pagina 2 del ricorso) – prospettano un errore percettivo da parte della corte d’appello (e non, comunque, del tribunale, com’è erroneamente affermato), avverso il quale il rimedio previsto dall’ordinamento non è il ricorso per cassazione ma quello per revocazione.

Il secondo profilo è infondato, poichè nella causa definita con la sentenza impugnata, le cui spese processuali il giudice d’appello ha regolato, i ricorrenti erano risultati totalmente soccombenti.

4.- Il ricorso è conclusivamente respinto senza alcuna statuizione in ordine alle spese, stante il mancato esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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