Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4819 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27392/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrente –

contro

F.O.T., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Elisa Sforza del Foro di Napoli in virtù di procura

speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.O.T. citava in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana della L. n. 91 del 1992, ex art. 5, in ragione del matrimonio contratto in data 30.11.2003 con cittadina italiana e della residenza ivi stabilita da più di due anni.

2. Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso e la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello del Ministero dell’Interno, ritenendo irrilevante la separazione di fatto, incontestatamente intervenuta tra i coniugi, valorizzata dall’Autorità amministrativa ai fini del diniego.

3. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui F.O.T. ha resistito con controricorso.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il Ministero dell’Interno censura la soluzione adottata dalla Corte bolognese per violazione o falsa applicazione della L. n. 91 del 1992, art. 5, comma 1 e sostiene che tale norma richiederebbe quale requisito di legge la sussistenza e la permanenza di uno stabile ed effettivo rapporto matrimoniale caratterizzato da intrinseca stabilità, cui è connaturale il requisito dell’effettiva convivenza.

6. Il ricorso non è fondato.

7. In fatto occorre premettere che F.O.T. ha contratto matrimonio in data 30.11.2003 con una cittadina italiana; i coniugi hanno trasferito la loro residenza nel comune di Bologna in data 26 giugno 2009, ma dal 18 aprile 2012 F.O.T. risulta residente in (OMISSIS), mentre la moglie ha mantenuto la residenza in (OMISSIS). In data 10.8.2012 il richiedente ha presentato la domanda per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio.

8.Tale essendo la situazione fattuale come risultante dalla ricostruzione del giudice del giudice di merito, ed in assenza di qualunque elemento che consenta di ritenere a fittizietà del matrimonio e finanche il venir meno della maritalis affectio, occorre dare seguito al principio affermato da questa Corte nella sentenza del 17/01/2017, n. 969, secondo il quale ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 5, comma 1, così come modificato dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 11, la separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto. Nel richiamato arresto si argomenta condivisibilmente che depone nel senso indicato il chiaro ed univoco tenore testuale della norma in questione, che adopera l’espressione “separazione personale”, utilizzata dal legislatore anche nel titolo dell’art. 150 c.c., nel “corpus” dell’art. 154 c.c., relativo alla riconciliazione e nel testo dell’art. 155 c.c., prima della modifica intervenuta con il D.Lgs. n. 154 del 2013; peraltro la differenza tra “separazione personale” e “separazione di fatto” si coglie anche nel regime giuridico delle adozioni, in quanto la L. n. 184 del 1983, art. 6, prescrive che tra i coniugi che intendono procedere all’adozione non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto, a conferma della diversità delle due tipologie di allontanamento dei coniugi.

9. Segue coerente il rigetto del ricorso.

10. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, operando per le Amministrazioni dello Stato il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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