Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4819 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4819 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 14469-2015 proposto da:
PIRAS LUCA, CASU ANNA TILDE, PIRAS MICHELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PATRIZIO ROVELLI;
– ricorrenti contro

IBBA ANNA, GHEANI MARIA EULALIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato
GIOVANNI MASSIDDA;
– controricorrentinonchè contro

GHIANI ANDREA, GHIANI MASSIMO;

Data pubblicazione: 01/03/2018

- intimati –

avverso la sentenza n. 102/2015 della COR1E D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata 1’11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
dal Consigliere Dott. MILENA

FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1993, Anna Tilde Casu, Luca e
Michele Piras evocavano, dinanzi al Tribunale di Cagliari, Anna Ibba, Maria
Eulalia, Andrea e Michele Ghiani chiedendo che fosse emessa sentenza ex
articolo 2932 c.c. con riferimento al preliminare concluso fra le parti il
24.06.1991, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che, in via
riconvenzionale, domandavano la condanna degli attori a restituire alcuni
assegni emessi in favore di Raffaele Piras, il giudice adito, con sentenza non
definitiva n. 2397/09, dichiarava la nullità del contratto preliminare per la
parte relativa all’appartamento e all’attico di via Nicola di Oristano, rigettava le
domande attoree con riguardo ai contratti del 24 giugno 1991 e del 7
settembre 1992, quest’ultimo limitatamente all’immobile in Oristano, via De

Nicola, nonchè le domande riconvenzionali dei convenuti di annullamento del
contratto per incapacità di intendere e di volere, di rescissione e di
risarcimento del danno. Il medesimo Tribunale di Cagliari, con sentenza
definitiva n. 97/13, pronunciava sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento del
magazzino e garage siti in via Gramsci in Oristano e dell’immobile in

Monserrato, via Boezio.
In virtù di rituale appello interposto da Anna Tilde Casu, Luca e da Michele
Piras, la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza dei soli Anna Ibba e

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partecipata del 07/ 07/ 2017

Maria Eulalia Ghiani, che proponevano anche appello incidentale, con
sentenza n. 102/15, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di
quello incidentale, condannava gli appellanti principali al risarcimento del
danno, da liquidare in separato giudizio.
Anna Tilde Casu, Luca e Michele Piras hanno proposto ricorso per
Eulalia Ghiani con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale i ricorrenti deducono la violazione

e la falsa applicazione degli artt 1344 e 2744 c.c., per avere la Corte di appello
totalmente omesso di indicare attraverso quali elementi potesse affermarsi la
sussistenza di una qualunque forma di coercizione del debitore) è
manifestamente infondato.
Per orientamento consolidato di questa Corte, il divieto di patto commissorio
sancito dall’articolo 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e

quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato
concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a

sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il
trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata
estinzione del debito (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2285).
Nella specie, la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito
motivato e non sindacabile in sede di legittimità, che non era stata fornita
prova che il trasferimento immobiliare rappresentasse una datio in solutum
(come affermato dai ricorrenti a propria difesa) e che il contratto preliminare
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cassazione, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito i soli Anna Ibba e Maria

riguardante l’appartamento oggetto di causa era stato stipulato a garanzia della

restituzione del prestito concesso dal Piras al Ghiani, come si desumeva dalla
circostanza che il medesimo Piras non aveva riconsegnato al detto Ghiani tre
are de
assegni in suo possesso contestualmente alla conclusione del preliminare
qua

di pregio, considerato che è la stessa previsione dell’obbligo di trasferimento
della proprietà, con la sola finalità di garantire un’obbligazione, ad integrare gli

estremi della illecita coercizione rilevante ex articolo 2744 c.c.;

il secondo motivo (con il quale i ricorrenti denunciano la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per averli la Corte di appello gravati
dell’onere della prova anche dei fatti estintivi del credito fatto valere) è

inammissibile, prima che infondato.
I ricorrenti, infatti, nel formulare la censura quanto alla ritenuta violazione del
divieto di patto commissorio non colgono la ratio della decisione, avendo, al
contrario dell’assunto impugnatorio, la Corte di merito spiegato a pag. 8 della
sentenza che la circostanza della mancata restituzione dei titoli di credito
(contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, che ove intervenuta
avrebbe potuto dimostrare una modalità di estinzione del debito) avvalorava la
ricostruzione del primo giudice, “secondo cui il contratto preliminare avente
ad oggetto l’appartamento era stato stipulato proprio a garanzia della
restituzione del prestito concesso dal Piras al Ghiani”.

Dunque nessuna inversione dell’onere probatorio da parte del giudice del
gravame, ma solo un argomentato convincimento degli elementi di giudizio da
cui traeva le proprie conclusioni e la doglianza dei ricorrenti censura piuttosto
l’apprezzamento di fatto operato dalla corte territoriale sulla qualificazione
della causa effettiva del contratto preliminare dedotto in giudizio come causa
di garanzia, apprezzamento di fatto a cui i ricorrenti si limitano a contrapporre
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La doglianza relativa alla mancata dimostrazione della coercizione, poi, è priva

il proprio diverso apprezzamento, senza sviluppare una doglianza
riconducibile al rigoroso paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo
(applicabile nel presente procedimento in relazione alla data di deposito della
sentenza gravata) novellato dal decreto legge n. 83/2012, convertito, con

– il terzo motivo di ricorso (con cui è dedotta la violazione o falsa applicazione
dell’articolo 2697 c.c., per avere la corte territoriale che pur riconoscendo

l’assoluta mancanza di prova in ordine alla domanda risarcitoria, ha
individuato la possibilità della sussistenza solo potenziale del danno) è
manifestamente infondato.
La corte distrettuale – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – con
una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ha accertato la
potenzialità lesiva di quanto occorso al Ghiani, ossia l’avvenuta perdita della
disponibilità dell’immobile per oltre dieci anni, quale conseguenza dell’illecita

stipulazione di un patto commissorio.
Vero è poi, che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno
per fatto illecito, emessa ex art. 278 c.p.c., integra un accertamento di
potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l’accertamento del fatto
effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, per cui la
giurisprudenza ha ripetutamente affermato che resta impregiudicato
l’accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità
del danno.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
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modificazioni, con la legge n. 143/2012;

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida
in favore dei controricorrenti in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 7
luglio 2017.

dovuto per la stessa impugnazione.

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