Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4818 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26629/2010 proposto da:

V.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/07/2010 R.G.N. 1232/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 13.7.2010 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra V.F. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 20.7.2007 – 15.9.2007 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di mansioni di “portalettere junior”.

2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da Decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo la sentenza motivato sulla censura relativa all’utilizzo di personale a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti e durevoli in tema di servizio di recapito, ove i lavoratori assunti a tempo determinato sono assegnati a coprire zone vacanti.

6. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte, trascurato, da una parte, di verificare se ricorrevano le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 368, art. 1, requisiti oggettivi imprescindibili ai fini della legittimità del contratto e del rispetto dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE, e, dall’altra, di verificare il rispetto della clausola di contingentamento pari al 15% con riguardo ai soli dipendenti addetti, nell’ambito della società Poste Italiane, ai servizi postali.

7. Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, soprasseduto all’ammissione della prove tesa a dimostrare l’utilizzo del lavoratore per sopperire ad esigenze datoriali permanenti e durevoli nonchè il superamento della percentuale quantitativa prevista dal D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis.

8. Con memoria ex art. 378 c.p.c., il lavoratore ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente il quale, all’udienza di discussione ha depositato dichiarazione di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004, 1913/2008, 14138/2015).

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente dal rispettivo difensore munito di procura generale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla sullg spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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