Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4818 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18190-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROCCO ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 741/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Marche, di conferma della sentenza della CTP di Ancona, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente S.S., quale legale rappresentante dell’associazione “Circolo culturale il simposio dei poeti”, avverso un avviso di accertamento IVA, IRES ed IRAP 2007, emesso sia nei confronti di detta associazione, sia nei suoi confronti, quale legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta anzidetta dal 2005 al 2010; la CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, per radicare la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, non era sufficiente rinviare alla carica sociale rivestita dal soggetto, ma occorreva accertare la sussistenza di atti concreti di gestione di atti tributari da parte del medesimo;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 38 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la responsabilità solidale della contribuente S.S. per i debiti fiscali del 2007 dell’associazione non riconosciuta “Circolo culturale il simposio dei poeti”, da lei rappresentata nell’anzidetta annualità, traeva origine dall’art. 38 c.c., il quale, con riferimento alle associazioni non riconosciute, disponeva che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentavano l’associazione, i terzi potevano far valere i loro diritti sul fondo comune e che, delle obbligazioni medesime, rispondevano anche personalmente e solidalmente le persone che avevano agito in nome e per conto dell’associazione; tale norma, valida anche per le obbligazioni tributarie, fissava dunque il principio della corresponsabilità solidale delle persone fisiche ivi contemplate in relazione ai crediti che i terzi vantavano nei confronti dell’associazione medesima; e detta corresponsabilità del legale rappresentante delle associazioni non riconosciute, da inquadrare fra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sussisteva, con riferimento alle obbligazioni tributarie incombenti sull’associazione e per i periodi d’imposta in cui tale carica era stata ricoperta, a prescindere dal fatto che detto soggetto avesse o meno posto in essere attività negoziale per conto dell’associazione; sarebbe stato peraltro onere della contribuente provare che, pur essendo stata legale rappresentante dell’associazione anzidetta, era stata in concreto esentata dall’espletare gli adempimenti tributari dell’associazione medesima; il che, in concreto, la contribuente non aveva provato;

che la contribuente si è costituita con controricorso, con il quale, oltre ad interloquire nel merito, ha proposto un’eccezione di inammissibilità dell’avverso ricorso, peraltro non condivisibile, non essendo ravvisabile nella specie alcuna violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22861 del 2018; Cass. n. 4478 del 2018; Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 4747 del 2020), il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non può andare esente ai fini fiscali dalla responsabilità solidale con l’associazione, di cui all’art. 38 c.c., adducendo la sua mancata ingerenza nella concreta gestione dell’associazione; occorre invero tener conto dell’autonomia che va riconosciuta al diritto tributario rispetto al diritto civile e della fonte legale propria delle obbligazioni tributarie per ritenere inapplicabile, in materia tributaria, detto principio; si osserva invero che, in materia tributaria, la tesi di cui sopra presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e non tiene conto dei poteri attribuiti, dalle disposizioni in materia tributaria, al rappresentante fiscale dell’associazione, essendo quest’ultimo non solo obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, a pena di incorrere in eventuali responsabilità sanzionatorie, ma è altresì tenuto ad operare, se necessario, le necessarie rettifiche; a provvedere, dopo la presentazione della relativa dichiarazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti ed ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte dovute, con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta in materia tributaria, ciò che rileva è non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente rappresentato, ma altresì il corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti, dovendosi accertare in concreto se il legale rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’associazione non riconosciuta, abbia adempiuto agli obblighi tributari cui è tenuto, atteso che solo in tale ultima ipotesi egli può essere ritenuto esente da eventuali corresponsabilità;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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