Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4817 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4817 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 10973-2009 proposto da:
PES PUBBLICITA’ ESTERNA SPECIALE SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VITTORIO EMANUELE II 187,
presso lo studio dell’avvocato LICATA ANTONELLA e
GIORDANO MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI TONNO CLAUDIO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

Data pubblicazione: 28/02/2014

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO giusta delega a
margine;
– controri corrente –

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO VIII SERVIZIO AFFISSIONI
& PUBBLICITA’;
– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 13/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del l ° motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio, in
controversia inerente ad una cartella di pagamento relativa ad

inammissibile l’appello della SRL PES (Pubblicità Esterna
Speciale) nei confronti del Comune di Roma, per l’inosservanza
del termine lungo di cui all’art. 327 cpc, riferito al tardivo
deposito dell’impugnazione presso la CTP, che aveva
pronunciato la sentenza di primo grado.
La Società PES ricorre per la cassazione della sentenza
con tre motivi, ai quali resiste il Comune con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si deduce la nullità della sentenza,
per error in procedendo, per avere la CTR dichiarato
inammissibile l’appello per l’asserito intempestivo deposito
dello stesso presso la CTP, in assenza di alcun termine
perentorio per il predetto adempimento.
2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, che
contiene tutti gli elementi atti a porre la Corte in condizioni di
decidere, il motivo è infondato, anche se va, in parte, corretta la
motivazione. 3. Occorre premettere che: a) la sentenza della CTP
di Roma, che ha definito il giudizio di primo grado, è stata
depositata il 5.6.2006; b) l’appello della contribuente è stato
notificato mediante spedizione a mezzo posta (ex artt. 20, co 2, e
53, co 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) il 20 luglio 2007; c) l’atto è

imposta di pubblicità per gli anni 1997 e 1998, ha dichiarato

stato, quindi, depositato il 27 luglio 2007, presso il giudice adito,
ed il 9 ottobre 2007 presso la CTP, che aveva emanato la
sentenza impugnata.

modificazioni con la 1 n. 248 del 2005, ha aggiunto alla fine del
comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 il seguente
periodo: “Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità,
depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata”. 5. Questa Corte (Cass. n. 8388/10, 21047/10, e vedi
pure n. 4679/2012) ha, già, condivisibilmente rilevato che la
stessa sanzione di inammissibilità dell’appello, irrogata dalla
norma, postula la necessità della previsione di un termine di
decadenza per l’osservanza del relativo precetto; diversamente
opinando, infatti, la norma potrebbe essere censurata sotto il
profilo dell’irragionevolezza, in quanto verrebbe a prefigurare
una decadenza processuale senza la previsione di un termine
perentorio. 6. Ebbene, tale termine è ravvisabile -in via
interpretativa- dal complesso delle norme in materia di
impugnazioni nel processo tributario, ed in particolare venendosi in ipotesi relativa al compimento di un’attività
finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame- il
termine in parola non può che identificarsi con quello di trenta
giorni, stabilito per la costituzione dell’appellante dall’art. 22, co

4. L’art. 3 bis, co 7, del d.l. n. 203 del 2005, convertito con

ESENTE D ‘L(TR AZIONE
2 19S6
AISENSDH
N. 5
N. 131 TA ,-.2.
MATERIA TRIBUTARI

1, richiamato dall’art. 53, co 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr.
pure, C. Cost. 43/10).
7. Così convenendo, la statuizione d’inammissibilità

posta entro il termine lungo d’impugnazione (di tal chè il
riferimento all’art 327 cpc effettuato nell’impugnata sentenza è
erroneo), è stato tardivamente depositato, alla stregua degli
incontroversi dati fattuali esposti al punto 3., presso la CTP che
ha reso la sentenza impugnata.
8. In considerazione del formarsi della giurisprudenza in
epoca successiva alla proposizione del ricorso, si ravvisano giusti
motivi per compensare, interamente, tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014.

dell’appello va confermata, perché l’atto, pur notificato a mezzo

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