Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4817 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34787/2018 proposto da:

G.E., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Alessandro Praticò, in forza di procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, G.E., cittadina (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La ricorrente, cittadina nigeriana, nata ad (OMISSIS), di etnia benin, sarta, aveva raccontato di provenire da una famiglia di religione cristiana (composta da padre, madre e un fratello e una sorella, con cui non aveva contatti), di essere lesbica e che i suoi familiari intendevano ucciderla per quel motivo.

Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da G.E. è stato rigettato dalla Corte di appello di Torino, con aggravio di spese, con sentenza del 18/4/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso G.E., con atto notificato il 19/11/2018, lunedì, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6, e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2, 3, 6, e 13 CEDU, art. 46 della Direttiva Europea 2013/32 e all’art. 111 Cost..

1.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e abbia omesso di esperire l’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale; in particolare era stata omessa l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria e, poichè era stata ritenuta la vicenda riferita del tutto privata, su alcuni aspetti particolarmente rilevanti (come l’amministrazione della giustizia), avvalendosi di poteri officiosi di informazione.

Lamenta altresì vizio di motivazione, totalmente omessa o meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 112 e 156 c.p.c..

Secondo la ricorrente il Giudice nel valutare una domanda di protezione internazionale non può formarsi il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e il Tribunale (rectius: la Corte) aveva formato il proprio convincimento sulla base di parametri difformi da quelli normativi, senza accordare al richiedente il beneficio del dubbio e operare una valutazione di insieme e complessiva della credibilità del cittadino straniero.

1.2. La Corte di appello dopo aver riportato amplissimi stralci del racconto della richiedente asilo, ha avallato, confermandolo pienamente, il giudizio negativo sulla sua credibilità formulato dalla Commissione Territoriale e dal Giudice di primo grado, dando analiticamente conto a pagina 7 delle ragioni di tale convincimento, espresso in termini di totale inverosimiglianza, ritratto dall’incoerenza del narrato, dal difetto di personalizzazione, dall’asetticità del riferito modo di vivere l’esperienza omosessuale, dalla genericità e ripetitività della inclinazione della richiedente, dal suo rifiuto di accedere alle forme di accoglienza e supporto.

1.3. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.4. La ricorrente equivoca sulla portata del principio di cui alla pronuncia n. 26056 del 23/12/2010 di questa Corte, la cui massima afferma che nel valutare la richiesta di protezione internazionale, il giudice non deve limitarsi ad accertare la credibilità soggettiva del richiedente asilo, ma è chiamato anche ad un’ampia indagine e ad una completa acquisizione documentale, anche officiosa, e alla complessiva valutazione della situazione reale del Paese di provenienza, svolgendo, pertanto, un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale, del tutto prescindendo dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e dalle relative preclusioni, e di contro fondandolo sulla possibilità di acquisizione officiosa di informazioni e documentazione necessarie.

Tale pronuncia non esclude affatto la necessità di valutazione della credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua personale vicenda, mentre afferma piuttosto che la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il Paese di origine e solo la riferibilità specifica al richiedente può essere fondata anche su elementi di valutazione personali (tra cui la credibilità delle affermazioni dell’interessato).

1.5. La ricorrente, inoltre, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), critica la decisione per aver ristretto la valutazione dei rischi di violenza generalizzata in Nigeria all’attività del gruppo terrorista (OMISSIS), senza considerare che in Nigeria vige una violenza generalizzata, diffusa e indiscriminata su tutto il territorio nazionale compresa la parte meridionale.

Così argomentando la ricorrente articola una censura di puro merito, per giunta priva di alcun riferimento ad evidenze probatorie pretermesse o sottovalutate, rispetto alla decisione della Corte territoriale, che non si è sottratta al dovere di indagine officiosa che le incombevano e ha puntualmente citato le fonti informative consultate.

1.6. In secondo luogo la ricorrente lamenta violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 6, art. 10 Cost., art. 8 CEDU, in ragione della motivazione generica e senza sufficiente istruttoria quanto all’esame della domanda di protezione umanitaria.

A tal proposito il rigetto della protezione sussidiaria non escludeva l’obbligo motivazionale circa la domanda di protezione umanitaria.

Tale principio non è stato affatto disconosciuto ma anzi riaffermato dalla Corte subalpina (pag. 9, primo paragrafo), che ha disatteso la richiesta per diversa motivazione (ossia l’assoluta inverosimiglianza del racconto del vissuto della richiedente), non puntualmente censurata con il profilo critico in esame e che comunque implica una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ove, come in questo caso, adeguatamente motivata.

D’altra parte la ricorrente non deduce specifici profili di vulnerabilità soggettiva e personalizzata, diversi da quelli oggetto della predetta valutazione di inverosimiglianza.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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