Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4817 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26696/2011 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA C.C.I.A.A.

di L’AQUILA c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO CAMERINI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1179/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1265/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato ROSSI ADRIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16.11.2010 la Corte di appello di L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da L.R. nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di L’Aquila (presso cui la ricorrente aveva prestato servizio fino al 31/12/2007) intesa ad ottenere la declaratoria del diritto al computo dell’intera retribuzione di posizionè (e non della sola indennità di direzione e di staff) nell’indennità di anzianità. La Corte, prendendo atto di orientamenti difformi di giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di accogliere una nozione di retribuzione omnicomprensiva a fini contributivi e pensionistici, così interpretando del D.I. 12 luglio 1982, art. 77, alla luce della contrattazione collettiva (in specie, c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali 14.9.2000, dichiarazione congiunta n. 3) intervenuta a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego nonchè dell’estensione, ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9, del concetto ampio di retribuzione dettato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12.

Avverso detta sentenza la Camera di commercio soccombente ricorre con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. La L. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. II Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, esteso la nozione omnicomprensiva di retribuzione, a fini contributivi e previdenziali, come dettata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, seppur applicabile ai dipendenti pubblici privatizzati esclusivamente dopo l’1.1.1996.

3. Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. n. 18288/2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009, nonchè Cass. n. 10654/2012; n. 20753/2013; n. 20527/2014; n. 20525/2014, n. 3149/2016), in tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente all’1.1.1996 – la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell’interpretazione letterale e logico-sistematica del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell’allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del D.I. 12 luglio 1982 e successive modifiche – deve escludersi l’onnicomprensività dell’indennità di anzianità e il computo, nell’ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9. La Corte rileva che una diversa interpretazione sarebbe confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad inficiare la disposizione contrattuale “de qua” per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.

In particolare, con la sentenza n. 18288 del 2009, questa Corte ha proceduto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 5, all’interpretazione diretta del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l’anno 2000 e dell’allegata dichiarazione congiunta n. 3, ed ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso il computo, nell’ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso incentivante, e dell’indennità ex art. 36 del c.c.n.l. di comparto. Con dette sentenze il Collegio ha motivatamente disatteso le precedenti pronunce di legittimità n. 10437 e n. 11519 dell’8 maggio 2006, e n. 3189 del 9 febbraio 2009.

A tale orientamento, consolidatosi nel tempo, va data continuità. La decisione impugnata non può pertanto essere confermata, non essendo compatibile con la ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, e qui condivisa, una diversa soluzione che preveda un criterio di liquidazione dell’indennità di anzianità basato sulla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12.

4. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in ragione della sufficienza degli accertamenti di fatto, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tenuto conto del recente consolidarsi dell’orientamento di giurisprudenza di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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